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Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 34 pagine
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Ordinanza sulla segnaletica stradale RU 202X
scansare a destra» (2.34), «Ostacolo da scansare a sinistra» (2.35), «Divieto di sorpasso» (2.44) e «Divieto di sorpasso per gli autocarri» (2.45) su pannelli a messaggio variabile.
Art. 105 cpv. 2
2L’autorità fa rimuovere i segnali e i delineatori inutili nonché sostituire quelli non più riconoscibili o danneggiati. Essa provvede al rinnovo tempestivo delle demarcazioni. I segnali collocati senza permesso sono rimossi a spese del responsabile.
Art. 115 Applicazione dell’ordinanza, aggiornamento di allegati, eccezioni
1Il DATEC può emanare istruzioni per la realizzazione, la configurazione e il collocamento nonché la manutenzione e il controllo di segnali, demarcazioni, delineatori, pubblicità e simili.
1bisIl DATEC può modificare gli allegati 1 e 2 numero 5 della presente ordinanza.
2L’USTRA può emanare istruzioni per l’applicazione della presente ordinanza. In casi speciali, può autorizzare deroghe a singole disposizioni e la modifica di simboli nonché, a titolo sperimentale, nuovi simboli, segnali e demarcazioni come pure cartelli indicanti il nome di fiumi, sentieri e simili.
3L’USTRA può autorizzare le associazioni della circolazione stradale o altre organizzazioni a indicare mediante segnali nomi di fiumi, sentieri, campeggi, stazioni telefoniche e simili. I segnali possono essere collocati soltanto secondo le istruzioni dell’autorità.
Art. 115a
Abrogato
Art. 117e Disposizione transitoria della modifica del XX.XX.XXXX
I segnali, le demarcazioni e i delineatori non conformi alla presente modifica devono essere rimossi o sostituiti con un segnale, una demarcazione o un delineatore a norma al più tardi al momento in cui devono essere rinnovati.
II
Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il [data].
[Data] In nome del Consiglio federale svizzero: