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Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 34 pagine

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Ordinanza sulla segnaletica stradale RU 202X

4A fini di orientamento, lungo le reti di percorsi pedonali e sentieri può essere collocato il «Cartello di conferma percorso pedonale e sentiero» (4.52.6). Per i percorsi pedonali, i sentieri e i sentieri invernali, il cartello è a forma di losanga, rispettivamente di colore bianco, giallo e rosa; per i sentieri di montagna e i sentieri alpini è invece rettangolare, rispettivamente di colore bianco-rosso-bianco e bianco-blubianco. In aggiunta possono essere dipinti, su oggetti lungo la strada quali blocchi di pietra, alberi o pali, cartelli di conferma e frecce direzionali.

5Lungo i percorsi segnalati possono essere collocati, su montanti, cartelli con informazioni sull’itinerario e sui particolari requisiti di utilizzo dei percorsi.

Art. 54c Segnaletica turistica

1La segnaletica turistica comprende indicazioni su destinazioni di rilevanza turistica, destinazioni locali importanti e siti culturali di importanza sovraregionale.

2L’«Indicatore di direzione turistico» (4.52.7) riporta emblemi o simboli marroni in un campo bianco su fondo marrone secondo l’allegato 2 numero 5 e una scritta in corsivo di colore bianco.

3Il «Cartello di simboli turistici» (4.52.8) riporta il nome della località in caratteri corsivi di colore bianco su fondo marrone, eventuali stemmi o emblemi nonché una selezione di servizi e strutture di interesse turistico presenti nella località e rappresentati tramite opportuni simboli in un campo bianco interno.

4Il «Cartello di indicazione turistico» (4.52.9) riporta su fondo marrone:

a. il nome della località e i nomi di non più di due siti culturali di importanza sovraregionale in caratteri corsivi di colore bianco; invece del nome della località può essere indicato il nome del sito culturale;

b. un marchio riferito ai siti culturali; e

c. l’indicazione della distanza della località o dei siti culturali in caratteri corsivi di colore bianco.

5Per contrassegnare l’itinerario nazionale «Grand Tour of Switzerland» si possono utilizzare:

a. un emblema rosso con la dicitura «Grand Tour» in un campo bianco rettangolare: su indicatori di direzione turistici in corrispondenza di intersezioni di strade principali e secondarie;

b. un emblema rosso in un campo bianco rettangolare: su cartelli di simboli turistici e cartelli di indicazione turistici su strade principali e secondarie attraversate dal percorso.

6Alla segnaletica turistica su autostrade e semiautostrade si applica l’articolo 89b.

Art. 56 Numerazione di strade, raccordi e diramazioni

1I segnali di identificazione servono all’orientamento degli utenti della strada. Sono apposti su segnali di preavviso, indicatori di direzione, cartelli di preselezione, cartelli