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Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 34 pagine
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Ordinanza sulla segnaletica stradale RU 202X
per i pedoni e, dove la sicurezza lo esige, a usare l’avvisatore e, se necessario, fermarsi.
4Se non è necessaria l’indicazione della destinazione, gli indicatori di direzione 4.50.1, 4.50.3 e 4.50.4 possono essere sostituiti da un «Indicatore di direzione senza destinazione» (4.51.1), un «Segnale di preavviso senza destinazione» (4.51.2) o un «Cartello di conferma» (4.51.3). In punti con scarsa visibilità può essere collocato il «Segnale di preavviso per velocipedi e mezzi simili a veicoli» (4.51.4).
5Dove le condizioni locali lo esigono, possono essere utilizzati indicatori di direzione a forma di tabella. L’indicatore di direzione 4.50.5 è impiegato per una sola cerchia di utilizzatori, l’indicatore di direzione 4.50.6 per più cerchie.
6Sugli indicatori di direzione possono inoltre figurare:
a. la distanza fino alla destinazione indicata;
b. informazioni complementari come numero e denominazione di un itinerario nazionale, regionale o locale in un apposito campo.
7Lungo gli itinerari per mountain bike possono essere dipinte, su oggetti quali blocchi di pietra, alberi o pali, frecce direzionali per facilitare l’orientamento.
8Lungo i percorsi segnalati possono essere collocati, su montanti, cartelli con informazioni sull’itinerario.
Art. 54b Segnaletica di direzione lungo i percorsi pedonali e sentieri
1Per indicare la direzione lungo le reti di percorsi pedonali secondo l’articolo 2 LPS3 si utilizza l’«Indicatore di direzione per reti pedonali» (4.52.1) con scritta di colore nero su fondo bianco.
2Lungo le reti di sentieri secondo l’articolo 3 LPS si utilizzano:
a. l’«Indicatore di direzione per sentieri» (4.52.2) e l’«Indicatore di direzione per sentieri di montagna» (4.52.3) con scritta di colore nero su fondo giallo: per indicare la direzione lungo i sentieri e i sentieri di montagna;
b. l’«Indicatore di direzione per sentieri alpini» (4.52.4) con scritta di colore bianco su fondo blu: per indicare la direzione lungo i sentieri alpini;
c. l’«Indicatore di direzione per sentieri invernali» (4.52.5) con scritta di colore bianco su fondo rosa: per indicare la direzione lungo i sentieri invernali.
3Sugli indicatori di direzione di cui ai capoversi 1 e 2 possono inoltre figurare:
a. un’indicazione temporale per la destinazione indicata più vicina, intermedia o dell’itinerario;
b. indicazioni relative al luogo in cui ci si trova e all’altitudine in un apposito campo (campo di località);
c. informazioni complementari come numero e denominazione di un itinerario nazionale, regionale o locale in un apposito campo.
3 RS 704