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Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 34 pagine
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Ordinanza sulla segnaletica stradale RU 202X
10In tutta l’ordinanza, eccettuati gli articoli 55 capoverso 3 e 84 capoversi 1 e 2, «indicazione della direzione» è sostituito con «segnaletica di direzione».
11In tutta l’ordinanza «indicatore di direzione avanzato» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «segnale di preavviso».
Art. 1 cpv. 1 e 2 lett. j
1La presente ordinanza regola i segnali, le demarcazioni, i delineatori e la pubblicità sulle strade e nei loro dintorni, i segni e le istruzioni che la polizia deve dare come anche i provvedimenti e le restrizioni necessari alla circolazione.
2Nella presente ordinanza sono impiegate le abbreviazioni seguenti:
j. LPS la legge federale del 4 ottobre 19852 sui percorsi pedonali ed i sentieri.
Art. 14, rubrica, nonché cpv. 2 e 3
Segnali luminosi, velivoli, elicotteri, colonna
2Il segnale «Velivoli» (1.28) indica la possibile presenza di aerei in fase di atterraggio o decollo o in rullaggio in prossimità di aerodromi.
3Il segnale «Elicotteri» (1.29) indica la possibile presenza di elicotteri in fase di decollo o atterraggio in prossimità di eliporti o altre aree attrezzate a tale scopo.
Art. 49 cpv. 1, 2 e 2bis
1Sui cartelli di località, sugli indicatori di direzione, sui segnali di preavviso e sui cartelli di preselezione (art. 50–53), i nomi delle località sono scritti nella lingua parlata nel luogo indicato. In caso di località plurilingue è utilizzato il nome nella lingua parlata dalla maggioranza degli abitanti. Se il nome di una località è scritto in maniera diversa nelle due lingue, la parte anteriore del cartello di località reca le due ortografie se la minoranza linguistica rappresenta almeno il 30 per cento degli abitanti.
2Gli indicatori di direzione, i segnali di preavviso e i cartelli di preselezione indicano in primo luogo delle località; se necessario, possono indicare destinazioni locali importanti quali stazioni, centri città, ospedali. Gli indicatori di direzione per aziende e per alberghi nonché la segnaletica turistica non devono compromettere l’effetto della restante segnaletica.
2bisI simboli utilizzabili nella segnaletica di direzione e il relativo significato sono riportati nell’allegato 2 numero 5.
Art. 51 cpv. 3
Abrogato
2 RS 704