Progetto
Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 20 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
[QR Code] [Signature]
Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil)
del [data]
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 34a e 150 capoverso 1 della legge militare
del 3 febbraio 19951 (LM),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina:
a. i compiti nell’ambito della sanità militare;
b. le condizioni di autorizzazione per il personale medico militare e per i professionisti della salute militari come pure le condizioni relative alle qualifiche professionali per altre persone attive nell’ambito della sanità militare;
c. gli obblighi del personale medico militare e dei professionisti della salute militari;
d. le condizioni per l’esercizio di installazioni della sanità militare;
e. le prestazioni fornite dalla sanità militare a favore di terzi e le condizioni per la fornitura di simili prestazioni;
f. i diritti e gli obblighi dei pazienti;
g. l’impiego di medicamenti, dispositivi medici e stupefacenti;
h. la collaborazione con le installazioni della sanità civile;
i. la vigilanza nonché le misure amministrative e disciplinari;
j. il trattamento dei dati personali per l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza.