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Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 20 pagine

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Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil)

del [data]

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 34a e 150 capoverso 1 della legge militare

del 3 febbraio 19951 (LM),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina:

a. i compiti nell’ambito della sanità militare;

b. le condizioni di autorizzazione per il personale medico militare e per i professionisti della salute militari come pure le condizioni relative alle qualifiche professionali per altre persone attive nell’ambito della sanità militare;

c. gli obblighi del personale medico militare e dei professionisti della salute militari;

d. le condizioni per l’esercizio di installazioni della sanità militare;

e. le prestazioni fornite dalla sanità militare a favore di terzi e le condizioni per la fornitura di simili prestazioni;

f. i diritti e gli obblighi dei pazienti;

g. l’impiego di medicamenti, dispositivi medici e stupefacenti;

h. la collaborazione con le installazioni della sanità civile;

i. la vigilanza nonché le misure amministrative e disciplinari;

j. il trattamento dei dati personali per l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza.

1 RS 510.10