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Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 20 pagine

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2 I dettagli per quanto riguarda le prestazioni farmaceutiche sono disciplinati dalla Farmacia dell’esercito mentre per quanto concerne le altre prestazioni dal medico in capo dell’esercito.

3 L’Aggruppamento Difesa può definire prestazioni supplementari.

Sezione 8: Diritti e obblighi dei pazienti

Art. 18 Principi

1 L’esecuzione di provvedimenti profilattici, diagnostici e terapeutici si basa sui principi professionali riconosciuti, sulla proporzionalità e sull’economicità.

2 In casi motivati, il personale curante può rifiutare determinati provvedimenti richiesti dai pazienti, in particolare per motivi di carattere medico, infermieristico o etico.

3 I pazienti hanno diritto al rispetto e alla tutela della loro libertà personale, della loro dignità e dei loro diritti della personalità come pure all’informazione e all’autodeterminazione.

Art. 19 Diritti dei pazienti affetti da malattie incurabili e in fin di vita

I pazienti affetti da malattie incurabili e in fin di vita hanno diritto a un’assistenza adeguata e globale nonché al massimo lenimento possibile delle loro sofferenze e dei loro dolori, conformemente ai principi della medicina palliativa, delle cure infermieristiche, dell’accompagnamento e dell’assistenza spirituale.

Art. 20 Diritti dei pazienti in installazioni stazionarie e in installazioni con

strutture diurne o notturne

I pazienti in installazioni stazionarie nonché in installazioni con strutture diurne o notturne hanno i seguenti diritti:

a. possono ricevere visite nella misura in cui le circostanze lo consentano;

b. possono rifiutare le visite;

c. possono usufruire di un’assistenza spirituale;

d. ricevono informazioni adeguate e comprensibili sull’esercizio delle installazioni, sul regolamento interno nonché sui propri diritti e obblighi.

Art. 21 Obblighi di collaborazione

1 I pazienti sono tenuti a collaborare in modo ragionevolmente esigibile nell’ambito degli esami medici e dei trattamenti necessari.

2 Nel limite delle loro possibilità, sono tenuti a fornire le informazioni sulla propria salute e sulla propria persona necessarie per garantire un esame medico, un trattamento e un’amministrazione adeguati.

3 Sono tenuti ad avere rispetto per gli altri pazienti nonché per il personale medico militare, i professionisti della salute militari e altre persone che esercitano un’attività