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Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 20 pagine

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nell’ambito della sanità militare e ad attenersi al regolamento interno delle installazioni interessate.

4 Nel caso in cui lo stato o il comportamento di un militare rischi di rappresentare o rappresenti un pericolo per sé stesso o per terzi, il militare interessato è tenuto a sottoporsi a un esame medico ordinato da un medico militare, nel corso del quale viene chiarita la necessità di un trattamento psichiatrico o di un ricovero a scopo di assistenza. Nel quadro di tali accertamenti, i medici militari collaborano con le autorità civili competenti, con le installazioni della sanità civile e con altri servizi.

Art. 22 Uscita anticipata

1 Su richiesta, i pazienti possono uscire anticipatamente da installazioni stazionarie e da installazioni con strutture diurne o notturne se:

a. ciò è compatibile con il dovere di assistenza dello Stato;

b. non rischiano di mettere in pericolo sé stessi o altre persone.

2 L’uscita anticipata di pazienti incapaci di discernimento richiede il consenso delle persone che, conformemente all’articolo 378 del Codice civile svizzero16 (CC), hanno diritto di rappresentarle in caso di provvedimenti medici.

3 L’uscita anticipata di pazienti ricoverati per ordine di un’autorità richiede il consenso di tale autorità.

4 Sono fatti salvi le disposizioni contenute in leggi speciali e gli ordini di servizio che prevedono l’obbligo di rimanere nell’installazione interessata.

5 I pazienti, il rappresentante legale secondo il capoverso 2 o l’autorità che ha ordinato il ricovero devono dichiarare per scritto di assumersi la responsabilità dell’uscita anticipata.

Art. 23 Dimissione anticipata e trasferimento

1 Il medico competente può, nella misura in cui ciò sia compatibile con il dovere di assistenza dello Stato, ordinare la dimissione anticipata di un paziente da un’installazione stazionaria o da un’installazione con strutture diurne o notturne oppure il suo trasferimento se il paziente:

a. disattende ripetutamente e in modo grave gli ordini del personale curante che sono determinanti per il successo del trattamento;

b. disturba volontariamente e in modo grave l’esercizio dell’installazione; o

c. commette gravi aggressioni fisiche o verbali nei confronti del personale curante o di terzi.

2 La responsabilità della dimissione anticipata o del trasferimento di pazienti ricoverati per ordine di un’autorità spetta all’autorità interessata.

16 RS 210