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Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 20 pagine

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5 La prescrizione deve contenere la designazione del punto di dispensazione e la data della dispensazione.

Art. 32 Etichettatura

1 Sui contenitori o sul materiale da imballaggio di medicamenti soggetti a prescrizione medica è necessario indicare le caratterizzazioni previste dalla Farmacopea e il punto di dispensazione.

2 Se la prescrizione lo richiede, è necessario indicare ulteriori caratterizzazioni.

Art. 33 Restituzione delle prescrizioni

1 Su richiesta, le prescrizioni devono essere restituite.

2 Le prescrizioni sospette o abusive possono essere trattenute.

Art. 34 Conservazione dei documenti giustificativi

1 I documenti giustificativi riguardanti medicamenti devono essere conservati per dieci anni. Le singole voci contabili devono essere interamente visibili.

2 Se i documenti giustificativi sono conservati solo in formato elettronico, le registrazioni devono essere datate e memorizzate in modo non modificabile.

Art. 35 Dispensazione alla popolazione civile

Nel quadro degli impieghi dell’esercito, la Farmacia dell’esercito, le farmacie ospedaliere, le farmacie ospedaliere e per il personale ospedaliero nonché le farmacie di ospedali veterinari possono dispensare medicamenti alla popolazione civile.

Art. 36 Vaccinazioni

1 I farmacisti sono autorizzati a effettuare senza prescrizione medica a persone che abbiano compiuto i 16 anni di età e che non presentino rischi per la salute legati al vaccino, in particolare in caso di gravidanza, immunodeficienze e malattie autoimmuni, vaccinazioni secondo il calendario vaccinale svizzero, in particolare:

a. vaccinazioni contro l’influenza;

b. vaccinazioni contro la difterite, il tetano, la pertosse e la poliomelite;

c. vaccinazioni contro la meningoencefalite primaverile-estiva (FSME);

d. vaccinazioni contro l’epatite A, l’epatite B nonché contro l’epatite A e B;

e. vaccinazioni contro la COVID-19.

2 I farmacisti possono effettuare le vaccinazioni di cui al capoverso 1 solo se dispongono di un certificato nel quadro del programma di formazione complementare FPH Vaccinazione e prelievo di sangue o hanno concluso una formazione analoga.