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Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 20 pagine
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4 Il periodo di conservazione e disciplinato dalla legge federale del 3 ottobre 200815 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (LSIM).
Sezione 6: Installazioni della sanità militare
Art. 16
1 L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito garantisce che le installazioni della sanità militare, tra cui in particolare le installazioni sanitarie gestite dall’esercito, come i Centri medici regionali e gli ambulatori:
a. per la loro offerta di prestazioni, assicurino un’assistenza professionale ai pazienti e dispongano del personale specializzato richiesto a tal fine con le necessarie qualifiche professionali e personali;
b. dispongano di un’infrastruttura medica e operativa appropriata e, se necessario, di un’assistenza farmaceutica appropriata nonché di un’adeguata gestione della qualità;
c. designino uno o, se necessario, più dirigenti con responsabilità generale, nonché i relativi sostituti, che secondo l’articolo 7 siano autorizzati a esercitare un’attività sotto la propria responsabilità professionale nel settore interessato.
2 I dirigenti con responsabilità generale gestiscono le installazioni conformemente alle disposizioni e provvedono affinché i servizi siano forniti esclusivamente da persone che adempiono le necessarie condizioni relative alle qualifiche professionali.
Sezione 7: Prestazioni della sanità militare a favore di terzi
Art. 17
1 La sanità militare fornisce a favore di terzi in particolare le seguenti prestazioni:
a. per i servizi dell’Amministrazione federale:
1. prestazioni farmaceutiche della Farmacia dell’esercito,
2. prestazioni del servizio informazioni sanitario;
3. consulenza medica;
b. per gli impiegati dell’Amministrazione federale: prestazioni negli ambiti della medicina del lavoro e preventiva, tra cui segnatamente vaccinazioni e consulenze mediche;
c. per i pazienti civili: esame medico, trattamento, cure infermieristiche e trasporti nel quadro dell’istruzione e durante gli impieghi.
15 RS 510.91