Progetto

Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 20 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

4 Il periodo di conservazione e disciplinato dalla legge federale del 3 ottobre 200815 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (LSIM).

Sezione 6: Installazioni della sanità militare

Art. 16

1 L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito garantisce che le installazioni della sanità militare, tra cui in particolare le installazioni sanitarie gestite dall’esercito, come i Centri medici regionali e gli ambulatori:

a. per la loro offerta di prestazioni, assicurino un’assistenza professionale ai pazienti e dispongano del personale specializzato richiesto a tal fine con le necessarie qualifiche professionali e personali;

b. dispongano di un’infrastruttura medica e operativa appropriata e, se necessario, di un’assistenza farmaceutica appropriata nonché di un’adeguata gestione della qualità;

c. designino uno o, se necessario, più dirigenti con responsabilità generale, nonché i relativi sostituti, che secondo l’articolo 7 siano autorizzati a esercitare un’attività sotto la propria responsabilità professionale nel settore interessato.

2 I dirigenti con responsabilità generale gestiscono le installazioni conformemente alle disposizioni e provvedono affinché i servizi siano forniti esclusivamente da persone che adempiono le necessarie condizioni relative alle qualifiche professionali.

Sezione 7: Prestazioni della sanità militare a favore di terzi

Art. 17

1 La sanità militare fornisce a favore di terzi in particolare le seguenti prestazioni:

a. per i servizi dell’Amministrazione federale:

1. prestazioni farmaceutiche della Farmacia dell’esercito,

2. prestazioni del servizio informazioni sanitario;

3. consulenza medica;

b. per gli impiegati dell’Amministrazione federale: prestazioni negli ambiti della medicina del lavoro e preventiva, tra cui segnatamente vaccinazioni e consulenze mediche;

c. per i pazienti civili: esame medico, trattamento, cure infermieristiche e trasporti nel quadro dell’istruzione e durante gli impieghi.

15 RS 510.91