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Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 20 pagine
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Sezione 4: Condizioni relative alle qualifiche professionali per altre persone attive nell’ambito della sanità militare
Art. 10 Praticanti
1 I praticanti che esercitano un’attività disciplinata dalla LPMed13 o dalla LPPsi14 possono essere attivi nell’ambito della sanità militare se hanno conseguito un diploma di bachelor presso una scuola universitaria svizzera o estera equivalente e sono immatricolati al corrispondente ciclo di studio master.
2 I praticanti appartenenti ad altre categorie professionali possono essere attivi nell’ambito della sanità militare se adempiono le necessarie condizioni relative alle qualifiche professionali nel rispettivo settore.
Art. 11 Altre persone
Altre persone possono essere attive nell’ambito della sanità militare se adempiono le necessarie condizioni relative alle qualifiche professionali nel rispettivo settore.
Sezione 5: Obblighi del personale medico militare e dei professionisti della salute militari
Art. 12 Obblighi professionali
1 Il personale medico militare e i professionisti della salute militari devono osservare i seguenti obblighi professionali:
a. esercitare l’attività in modo accurato e coscienzioso;
b. approfondire ed estendere le proprie competenze mediante l’aggiornamento permanente;
c. rispettare i limiti delle competenze acquisite nell’ambito dell’istruzione, della formazione continua e dell’aggiornamento;
d. tutelare i diritti dei propri pazienti;
e. osservare il segreto professionale conformemente alle pertinenti disposizioni.
2 Se forniscono servizi medici a distanza mediante sistemi di telecomunicazione, devono inoltre:
a. adottare maggiore diligenza per quanto concerne l’esecuzione dell’anamnesi e l’informazione dei pazienti;
b. sottoporre personalmente a esame medico i pazienti o trasferirli presso uno specialista o un’installazione medica adeguata, se opportuno nel caso concreto.
13 RS 811.11
14 RS 935.81