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Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 20 pagine

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Art. 42 Immagazzinamento di sangue e suoi derivati

Nelle installazioni della sanità militare possono essere immagazzinati sangue e suoi derivati anche senza autorizzazione d’esercizio cantonale secondo l’articolo 34 capoverso 4 LATer32 se:

a. la persona responsabile dell’immagazzinamento dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza necessarie;

b. sono disponibili locali e installazioni appropriati;

c. esiste un adeguato sistema di garanzia della qualità.

Sezione 10: Collaborazione con installazioni della sanità civile

Art. 43

1 L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito collabora con le installazioni della sanità civile al fine di garantire il trattamento stazionario e ambulatoriale di pazienti della sanità militare in tali installazioni.

2 A tal fine, l’Aggruppamento Difesa può concludere appositi accordi di prestazione con le installazioni della sanità civile. La conclusione di accordi di prestazione nella sfera di competenza del SSC avviene d’intesa con quest’ultimo.

3 Gli accordi di prestazione disciplinano in particolare le prestazioni da fornire, lo scambio reciproco di informazioni, il coordinamento, la valutazione e l’indennizzo. Per l’indennizzo possono essere concordati importi forfettari.

Sezione 11: Vigilanza e misure amministrative e disciplinari

Art. 44 Competenze di vigilanza

1 L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito designa un organo interno che provvede a una vigilanza appropriata sul personale medico militare e sui professionisti della salute militari nonché sulle installazioni della sanità militare.

2 L’organo interno designato conformemente al capoverso 1 non è vincolato a istruzioni nell’ambito della sua azione nei confronti delle persone e delle installazioni su cui vigila.

3Esegue controlli aziendali periodici ed è in particolare autorizzato a:

a. domandare informazioni;

b. esigere la produzione di documenti;

c. accedere ai locali d’esercizio del personale medico militare e dei professionisti della salute militari nonché delle installazioni della sanità militare;

d. prelevare campioni e sequestrare oggetti per ulteriori indagini e accertamenti.

32 RS 812.21