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Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 20 pagine
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Art. 2 Scopo
1La presente ordinanza si prefigge di:
a. promuovere, nell’interesse della sanità pubblica, la qualità delle prestazioni mediche, veterinarie, farmaceutiche e sanitarie e delle prestazioni logisticosanitarie ad esse collegate, nell’ambito della sanità militare, che l’esercito o l’amministrazione militare fornisce alle persone soggette all’obbligo di leva, ai militari e a terzi;
b. contribuire a garantire che, a seconda della situazione e del contesto, i pazienti della sanità militare vengano trattati e assistiti nel miglior modo possibile e conformemente alle disposizioni civili in materia di qualità.
Sezione 2: Compiti
Art. 3 Medico in capo dell’esercito
1Il medico in capo dell’esercito è pienamente responsabile nel proprio ambito di competenza di tutte le questioni mediche nell’Aggruppamento Difesa e nell’esercito.
2Dirige l’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito.
Art. 4 Organo competente per il servizio sanitario dell’esercito
1 L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito adempie tutti i compiti della Confederazione nell’ambito della sanità militare, a meno che essi non siano espressamente delegati ad altre autorità o ad altri organi.
2 Garantisce un adeguato coordinamento con i servizi del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) competenti per il reclutamento, l’assunzione e il conferimento di mandati al personale medico militare e ai professionisti della salute militari nonché per le misure relative al personale, amministrative e disciplinari.
3 L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito e il servizio sanitario coordinato (SSC) garantiscono l’informazione reciproca, coordinano le loro attività e possono collaborare nel quadro delle loro competenze, in particolare negli ambiti dell’istruzione, della formazione continua e dell’aggiornamento come pure della ricerca.
Art. 5 Farmacia dell’esercito
La Farmacia dell’esercito fornisce prestazioni farmaceutiche per la sanità militare secondo le disposizioni del medico in capo dell’esercito. In particolare, adempie i seguenti compiti:
a. approvvigionamento di medicamenti e dispositivi medici e fabbricazione di medicamenti che sono necessari per l’approvvigionamento farmaceutico nell’ambito della sanità militare;