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Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 20 pagine

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b. sostegno all’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito per garantire la prontezza tecnica all’impiego delle installazioni e delle infrastrutture della sanità militare;

c. consulenza specialistica nel quadro di progetti interdipartimentali, in particolare per quelli finalizzati all’elaborazione di scenari di rischio.

Sezione 3: Condizioni di autorizzazione per il personale medico militare e per i professionisti della salute militari

Art. 6 Definizione

1 Sono considerate personale medico militare le persone che, nell’ambito della sanità militare, esercitano un’attività disciplinata dalla legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche (LPMed).

2 Sono considerate professionisti della salute militari le persone che, nell’ambito della sanità militare, esercitano un’attività che:

a. è disciplinata dalla legge federale del 18 marzo 20113 sulle professioni psicologiche (LPPsi) o dalla legge federale del 30 settembre 20164 sulle professioni sanitarie (LPSan);

b. nella legge federale del 18 marzo 19945 sull’assicurazione malattie (LAMal) figura tra le condizioni per la fornitura di prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

c. è riportata nell’allegato dell’Accordo intercantonale del 18 febbraio 19936 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali;

d. è soggetta all’obbligo d’autorizzazione conformemente ad altri atti normativi federali o ad altri trattati intercantonali;

e. è legata a una funzione qualificata nell’ambito della sanità militare che prevede un’apposita istruzione, segnatamente in cure infermieristiche, assistenza e igiene, e non esiste nell’ambito della sanità civile.

2 RS 811.11

3 RS 935.81

4 RS 811.21

5 SR 832.10

6 L’Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali può essere consultato gratuitamente sul sito della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE): www.edk.ch > Documentazione > Atti normativi > Raccolta delle basi giuridiche > 4.1.1 Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali.