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Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 20 pagine

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4 L’autorizzazione può essere vincolata a determinate restrizioni di natura professionale, temporale o geografica, oppure a oneri, nella misura in cui questo sia necessario per garantire un’assistenza medica affidabile e di qualità elevata.

5 L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito può richiedere al personale medico militare e ai professionisti della salute militari tutti i documenti e i dati necessari per l’esame. Definisce tali documenti.

Art. 8 Autorizzazione a esercitare un’attività sotto responsabilità

professionale

1 Il personale medico militare e i professionisti della salute militari che non sono attivi sotto la propria responsabilità professionale possono esercitare la loro attività sotto la responsabilità professionale e la vigilanza diretta di persone della stessa categoria professionale.

2 L’esame e le condizioni di autorizzazione sono disciplinati per analogia dall’articolo 7, con le seguenti riserve:

a. nel caso dei medici, dei chiropratici e dei farmacisti è possibile rinunciare a un titolo di perfezionamento federale o riconosciuto dal diritto federale;

b. i professionisti della salute militari necessitano di un diploma riconosciuto nel rispettivo campo di attività, ma gli psicoterapeuti devono disporre anche di un titolo di perfezionamento federale o riconosciuto dal diritto federale oltre che del diploma previsto dalla LPPsi12.

3 Al personale militare e ai professionisti della salute militari che sono attivi sotto responsabilità professionale possono essere attribuiti solo incarichi su cui le persone che sono attive sotto la propria responsabilità professionale sono abilitate a vigilare.

Art. 9 Restrizione e divieto dell’attività

1 L’attività del personale medico militare e dei professionisti della salute militari nell’ambito della sanità militare è sottoposta a restrizioni o vietata se le condizioni per tale attività non sono più adempiute in modo integrale o non sono più adempiute oppure se emergono successivamente fatti in base ai quali essa avrebbe dovuto essere autorizzata solo con restrizioni o non avrebbe dovuto essere autorizzata.

2 La restrizione o il divieto può applicarsi a una parte dell’attività o all’intera attività e per un periodo di tempo determinato o indeterminato.

3 Se il personale medico militare e i professionisti della salute militari la cui attività è sottoposta a restrizioni o vietata sono attivi nell’ambito della sanità civile, l’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito è tenuto a informare le autorità di vigilanza civili in merito alla restrizione o al divieto dell’attività.

4 Le autorità di vigilanza civili possono notificare immediatamente all’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito i fatti che potrebbero essere rilevanti per una restrizione o un divieto dell’attività, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto cantonale.

12 RS 935.81