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Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 20 pagine

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3 L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito fissa i requisiti per l’aggiornamento di cui al capoverso 1 lettera b. Nel farlo tiene conto delle disposizioni della legislazione federale e di quelle delle organizzazioni professionali.

Art. 13 Obbligo di notifica

Il personale medico militare e i professionisti della salute militari devono notificare senza indugio all’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito tutti i fatti e i cambiamenti rilevanti per la loro attività.

Art. 14 Segreto professionale

1 Il personale medico militare e i professionisti della salute militari come pure i loro ausiliari hanno l’obbligo di non rivelare i segreti loro confidati a seguito della loro attività o appresi nell’ambito dell’esercizio di quest’ultima. Tale obbligo non si applica al trattamento e alla cura di animali.

2 Il personale medico militare e i professionisti della salute militari sono esonerati dal segreto professionale, in relazione ai dati che sono rilevanti nel singolo caso:

a. con il consenso del paziente;

b. con un esonero scritto da parte della Segreteria generale del DDPS; o

c. se sussiste un obbligo di notifica o un diritto di comunicazione.

Art. 15 Obbligo di documentazione e di conservazione

1 Il personale medico militare e i professionisti della salute militari devono allestire e aggiornare regolarmente per tutti i pazienti una documentazione del paziente. Nel farlo devono rispettare le disposizioni organizzative e in materia di tecnica di sicurezza emanate dall’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito.

2 La documentazione del paziente contiene in particolare i seguenti dati:

a. informazione;

b. consenso del paziente;

c. visita;

d. diagnosi;

e. trattamento;

f. cure infermieristiche.

3 Gli autori e gli orari delle singole registrazioni nella documentazione del paziente devono sempre essere chiaramente visibili.