Progetto

Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 20 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 12Fedlex · Progetto

Art. 26 Inf ormazioni in relazione alla documentazione del paziente

1 La fornitura di informazioni ai pazienti o ai rispettivi rappresentanti legali o contrattuali in relazione alla documentazione del paziente nonché le restrizioni del diritto d’accesso alle informazioni sono disciplinate dalla legge del 25 settembre 202019 sulla protezione dei dati (LPD).

2 Il personale medico militare e i professionisti della salute militari che effettuano il pre-trattamento, partecipano al trattamento e si occupano del post-trattamento, o che sono coinvolti in altro modo nel trattamento, vengono informati sullo stato di salute del paziente e sugli ulteriori provvedimenti necessari, a meno che il paziente non vi si opponga.

3 Se i pazienti sono militari, il personale medico militare e i professionisti della salute militari sono tenuti a notificare all’organo superiore dei militari interessati quanto segue non appena ne vengono a conoscenza:

a. pericoli gravi per terzi o per l’andamento del servizio;

b. comportamento violento;

c. se esiste un pericolo concreto e grave per la salute o vi è una minaccia imminente in tal senso: fatti medici.

4 È possible fornire a terzi informazioni sui pazienti solo previo consenso di questi ultimi. Sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi speciali.

Art. 27 Autopsia

Se la persona deceduta non ha espresso chiaramente la propria volontà, un’autopsia può essere effettuata previo consenso della persona che, conformemente all’articolo 378 CC20, ha diritto di rappresentarla in caso di provvedimenti medici.

Sezione 9: Impiego di medicamenti, dispositivi medici e stupefacenti

Art. 28 Acquisto

L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito designa il personale medico militare, i professionisti della salute militari, le altre persone attive nell’ambito della sanità militare e le installazioni della sanità militare che sono autorizzati ad acquistare dalla Farmacia dell’esercito i seguenti prodotti:

a. medicamenti secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge del 15 dicembre 200021 sugli agenti terapeutici (LATer);

b. dispositivi medici secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b LATer;

c. stupefacenti secondo l’articolo 2 lettera a della legge del 3 ottobre 195122 sugli stupefacenti (LStup), nella misura in cui siano utilizzati come agenti terapeutici.

19RS 235.1

20RS 210

21RS 812.21

22 RS 812.121