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Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 20 pagine
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3 La farmacia deve disporre di un adeguato sistema di garanzia della qualità, di un locale adatto per le vaccinazioni, separato sia acusticamente che visivamente, in cui la persona da vaccinare possa sdraiarsi, e di un equipaggiamento d’emergenza.
Art. 37 Utilizzo di medicamenti
L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito determina:
a. il personale medico militare e i professionisti della salute militari che, nell’ambito della loro attività, sono autorizzati a utilizzare medicamenti soggetti a prescrizione medica;
b. i medicamenti che possono essere utilizzati dalle persone di cui alla lettera a.
Art. 38 Immagazzinamento e igiene
1 I medicamenti delle categorie di dispensazione A–D devono essere accessibili solo al personale impiegato nel punto di dispensazione e vanno conservati separatamente dalle altre merci.
2 La conservazione di sostanze controllate è disciplinata dall’articolo 54 dell’ordinanza del 25 maggio 201125 sul controllo degli stupefacenti (OCStup).
3 I punti di dispensazione non possono immagazzinare medicamenti che non sono autorizzati a dispensare o a preparare. È eccettuato l’immagazzinamento temporaneo di medicamenti ripresi che sono destinati a essere correttamente smaltiti.
4 In relazione all’impiego di medicamenti, ai punti di dispensazione si applicano per analogia i requisiti in materia di igiene sanciti dall’ordinanza dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201626 sui requisiti igienici (ORI).
Art. 39 Cure basate sulla prescrizione di stupefacenti
1 Le cure basate sulla prescrizione di stupefacenti possono essere prestate nel singolo caso da medici autorizzati a esercitare un’attività sotto la propria responsabilità professionale nonché in installazioni dirette da medici anche senza autorizzazione cantonale secondo l’articolo 3e capoverso 1 LStup27 se:
a. sono disponibili i dati di cui all’articolo 9 dell’ordinanza del 25 maggio 201128 sulla dipendenza da stupefacenti (ODStup);
b. esistono motivi sufficienti per prestare cure basate sulla prescrizione di stupefacenti.
2 I medici che prestano cure basate sulla prescrizione di stupefacenti notificano all’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito l’inizio e la fine di tali cure come pure i dati personali delle persone in cura.