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Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 20 pagine

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Art. 24 Informazione

1 I pazienti hanno diritto di essere informati con la necessaria quantità di informazioni nonché in maniera comprensibile e adeguata:

a. sui loro diritti e obblighi;

b. sul loro stato di salute, sulla diagnosi e sulla prognosi;

c. sul tipo, sulle modalità, sullo scopo, sui rischi, sui possibili effetti collaterali e sulle eventuali conseguenze finanziarie dei provvedimenti profilattici, diagnostici o terapeutici proposti;

d. sull’evoluzione prevedibile del loro stato di salute con o senza i provvedimenti proposti.

2 Se si tratta di pazienti incapaci di discernimento, devono essere informate le persone che, conformemente all’articolo 378 CC17, hanno diritto di rappresentarli in caso di provvedimenti medici.

3 La quantità di informazioni è stabilita in base alla volontà della persona da informare e alle circostanze del singolo caso. In casi eccezionali si può rinunciare a un’informazione approfondita se si ha motivo di ritenere che tale informazione vada a discapito del paziente.

4 Se, in situazioni d’emergenza, l’informazione non è più possibile, essa deve essere fornita successivamente.

Art. 25 Consenso

1 I provvedimenti profilattici, diagnostici e terapeutici richiedono il consenso del paziente e possono essere attuati solo se quest’ultimo è stato informato secondo l’articolo 24. Sono fatti salvi le disposizioni e gli ordini che prevedono l’obbligo di tollerare tali provvedimenti.

2 Se il paziente è incapace di discernimento e il provvedimento interessato non è espressamente consentito dalle direttive del paziente o da un mandato precauzionale, il consenso deve essere dato dalla persona che, conformemente all’articolo 378 CC18, ha diritto di rappresentare il paziente in caso di provvedimenti medici.

3 Se il paziente o il rappresentante legale di cui al capoverso 2 rifiuta un provvedimento, deve dichiarare per scritto di assumersi la responsabilità del rifiuto del provvedimento interessato. In merito alle direttive del paziente si applicano le disposizioni del CC.

4 Il consenso può essere revocato informalmente in qualsiasi momento e senza fornire motivazioni.

5 I provvedimenti urgenti e non rinviabili per i quali non è possibile ottenere in tempo il consenso possono essere eseguiti senza consenso se esprimono la volontà presumibile del paziente.

17 RS 210

18 RS 210