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Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 20 pagine
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Art. 7 Autorizzazione a esercitare un’attività sotto la propria responsabilità
professionale
1 Il personale medico militare e i professionisti della salute militari nonché i loro sostituti sono autorizzati a esercitare un’attività sotto la propria responsabilità professionale qualora siano stati previamente esaminati dall’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito e da tale esame risulti che:
a. adempiono le necessarie condizioni relative alle qualifiche professionali;
b. sono degni di fiducia e offrono la garanzia, sotto il profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione; e
c. dispongono almeno di conoscenze di livello B2 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue in una lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività.
2 Per quanto concerne le condizioni relative alle qualifiche professionali, sono determinanti le seguenti disposizioni:
a. per il personale medico militare: le disposizioni della LPMed7;
b. per i professionisti della salute militari secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera a: le disposizioni della LPPsi8 e della LPSan9;
c. per i professionisti della salute militari secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera b: le disposizioni della LAMal10, esclusi i requisiti relativi all’attività pratica;
d. per i professionisti della salute militari secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera c: le disposizioni dell’allegato dell’Accordo intercantonale del 18 febbraio 199311 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali, ma nel caso degli ottici e dei podologi l’attestato federale di capacità non autorizza a esercitare un’attività sotto la propria responsabilità professionale;
e. per i professionisti della salute militari secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera d: le disposizioni degli atti normativi federali e intercantonali interessati;
f. per i professionisti della salute militari secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera e: le disposizioni contenute nei relativi regolamenti militari in materia di istruzione e formazione continua.
3 In casi motivati, l’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito può prevedere eccezioni per quanto concerne le condizioni relative alle qualifiche professionali e le conoscenze linguistiche.
7 RS 811.11
8 RS 935.81
9 RS 811.21
10 RS 832.10
11 L’Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali può essere consultato gratuitamente sul sito della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE): www.edk.ch > Documentazione > Atti normativi > Raccolta delle basi giuridiche > 4.1.1 Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali.