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Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 20 pagine
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Art. 29 Fabbricazione e immissione in commercio
1 Le seguenti installazioni sono autorizzate a fabbricare medicamenti esenti da omologazione di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere a–cbisLATer23 anche senza autorizzazione di fabbricazione cantonale secondo l’articolo 8 dell’ordinanza del 14 novembre 201824 sull’autorizzazione dei medicamenti (OAMed) se soddisfano le condizioni esposte qui di seguito:
a. la Farmacia dell’esercito, se dispone di un’autorizzazione di fabbricazione di cui all’articolo 5 capoverso 1 LATer;
b. le farmacie ospedaliere, le farmacie ospedaliere e per il personale ospedaliero nonché le farmacie di ospedali veterinari, se soddisfano le condizioni specialistiche e aziendali e dispongono di un adeguato sistema di garanzia della qualità conforme al tipo e all’entità dell’attività del fabbricante.
2 Per impieghi dell’esercito nel quadro del servizio attivo, la Farmacia dell’esercito può fabbricare e immettere in commercio senza omologazione generici dei seguenti tipi di medicamenti:
a. antidolorifici e anestetici;
b. antibiotici;
c. antidoti;
d. soluzioni sostitutive del volume sanguigno (soluzioni elettrolitiche).
Art. 30 Prescrizione
1 La prescrizione è disciplinata dalla legislazione federale sugli agenti terapeutici e sugli stupefacenti.
2 Se non disposto diversamente o salvo deroghe risultanti dalle circostanze, le prescrizioni di medicamenti per uso umano senza sostanze controllate sono valide per sei mesi al massimo.
3 Le prescrizioni ripetibili di medicamenti per uso umano senza sostanze controllate sono valide per un anno.
Art. 31 Esecuzione delle prescrizioni
1 Le prescrizioni devono essere eseguite secondo le disposizioni del personale medico militare che le emette.
2 In caso di discrepanze nella prescrizione, il punto di dispensazione deve contattare il personale medico militare che l’ha emessa.
3 In caso di prescrizione sospetta, il punto di dispensazione deve verificare se la prescrizione è stata emessa da personale medico militare autorizzato.
4 Se sussistono dubbi in merito alla persona a cui è stata rilasciata la prescrizione, il punto di dispensazione deve richiedere un documento d’identità.
23RS 812.21