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Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 20 pagine
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Art. 45 Misure amministrative
L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito adotta le misure amministrative necessarie per il corretto adempimento del proprio obbligo di vigilanza. In particolare, può:
a. sequestrare, conservare d’ufficio o distruggere oggetti pericolosi per la salute;
b. vietare l’utilizzazione di locali e installazioni.
Art. 46 Misure disciplinari
1 Eventuali misure disciplinari sono rette dalle disposizioni contenute in leggi speciali o da particolari accordi contrattuali.
2 Se il personale medico militare o i professionisti della salute militari che sono attivi anche nell’ambito della sanità civile violano i loro obblighi professionali, l’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito deve informarne le competenti autorità di vigilanza cantonali.
3 Le autorità di vigilanza civili possono, nel quadro dell’assistenza amministrativa, notificare all’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito i fatti e le notizie che apprendono in merito al personale medico militare e ai professionisti della salute militari e che sono rilevanti dal punto di vista del diritto disciplinare, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto cantonale.
Sezione 12: Trattamento dei dati personali
Art. 47
1 L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito e i terzi da esso incaricati sono autorizzati a trattare i dati personali, compresi i dati concernenti la salute, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente ordinanza.
2 L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito è responsabile del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati.
Sezione 13: Disposizioni finali
Art. 48 Disposizione transitoria
Le autorizzazioni concesse a personale medico militare e professionisti della salute militari dall’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza ai fini dell’esercizio di un’attività nell’ambito della sanità militare restano valide. I compiti e gli obblighi delle persone in questione sono disciplinati dal nuovo diritto.
Art. 49 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il [data].