Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/73: Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Telelavoro) · 26 pagine

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Swiss TPH e SSPH approvano il diritto all’irreperibilità durante il riposo; tuttavia ritengono che la formulazione rispecchi troppo poco la realtà. Syna e transfair chiedono che i periodi siano definiti per scritto.

GE sostiene il diritto all’irreperibilità, ma ritiene che debba essere definito in maniera più precisa, al fine di garantire la tutela della salute.

Partei Parat sostiene il diritto all’irreperibilità, ma chiede che sia esteso ad almeno 14 ore al giorno.

Ritiene inoltre che manchi una regolamentazione per le persone che non dispongono di un’ampia autonomia nell’organizzazione del telelavoro. Anche queste ultime dovrebbero beneficiare in maniera esplicita di un diritto all’irreperibilità.

AIPL e AOST, BE, FR, NW e TG ritengono che il Consiglio federale abbia già più volte affermato il diritto all’irreperibilità durante i periodi di riposo. Di conseguenza, già oggi esistono limiti legislativi chiari e sufficienti alla reperibilità permanente. I lavoratori hanno diritto all’irreperibilità, fatta eccezione per il servizio di picchetto. Unia e WalderWyss sono dello stesso avviso.

AIPL e AOST, BE, BS, FR, NW, TG, VD e VS sono dell’avviso che il diritto all’irreperibilità – se inserito nella legge – debba essere esteso a tutti i riposi e alle pause cui i lavoratori hanno diritto e quindi integrato nel capitolo III della legge, che si applica a tutti i lavoratori.

BE: se si dovesse mantenere la disposizione nel capitolo IIIa, si dovrebbe anche tenere conto del fatto che la settimana lavorativa di cinque giorni dal lunedì al venerdì si è già affermata per quanto riguarda le attività d’ufficio rilevanti in questo caso. Una disposizione della LL che preveda unicamente il diritto all’irreperibilità durante i riposi e la domenica implicherebbe la reperibilità il sabato.

PLR ritiene che il diritto all’irreperibilità non rientri nell’elenco delle richieste presentate. Nel caso dei lavoratori che definiscono autonomamente la propria durata del lavoro e che lavorano da casa, il datore di lavoro può non sapere quando questi ultimi beneficiano del loro riposo. Anche AIHK

condivide quest’ultima constatazione, pertanto ritiene che definire il diritto all’irreperibilità durante il riposo quotidiano per mezzo di una norma di legge non sia appropriato. Inoltre, il diritto all’irreperibilità non è conforme al sistema, in quanto la legge sul lavoro definisce in prima linea degli obblighi verso lo Stato da parte del datore di lavoro (cui si aggiungono anche degli obblighi verso lo Stato da parte dei lavoratori). Per essere conforme al sistema, il diritto all’irreperibilità dovrebbe essere rivolto contro lo Stato, e questo non avrebbe alcun senso.

Arbeitgeber Zürich VHZ chiede lo stralcio di questo articolo, perché il diritto all’irreperibilità è un fatto del tutto ovvio. Una regolamentazione specifica del diritto all’irreperibilità nell’ambito del telelavoro solleverebbe la questione inerente all’applicabilità di questo diritto ad altri ambiti. Anche Forum PMI, SWICO, swissstaffing e FER ne richiedono lo stralcio.

BL, GR, usam, USI e Arbeitgeber Banken chiedono lo stralcio. GR ritiene che oggi la reperibilità permanente sia già sufficientemente e chiaramente limitata. E un controllo in tale senso è impossibile.

BE è dell’avviso che il diritto all’irreperibilità si applica solo al gruppo di persone indicato in questo articolo 28a e non agli altri lavoratori. Una simile disparità di trattamento non è giustificabile.

PS ritiene che la definizione di diritto all’irreperibilità sia incoerente e insufficiente. Una definizione di questo tipo deve essere elaborata coinvolgendo i partner sociali.

USS, SSP e ASIB accolgono con favore una regolamentazione materiale correttamente formulata concernente l’«irreperibilità». La formulazione proposta e l’attuazione nella forma attuale sono

contraddittorie e carenti. A tal fine sarebbe efficace ed auspicabile una norma inversa, secondo cui il datore di lavoro garantisce il rispetto del diritto, con l’ausilio di mezzi tecnici o altri provvedimenti. USS propone di precisare e concretizzare tale «diritto all’irreperibilità» nelle relative OLL. USS è disponibile a una revisione di questo tipo basata sul partenariato sociale sotto l’egida della SECO.

asib riconosce che in linea di principio il progetto prevede un diritto all’irreperibilità. Tuttavia, ritiene che non sia ragionevole limitarlo al «riposo giornaliero e alla domenica» (tägliche Ruhezeit sowie an Sonntagen) e al «tempo libero, alle vacanze o a un congedo» (Freizeit, Ferien oder während eines Urlaubs). Semmai, al contrario, si deve prevedere un diritto generale all’irreperibilità durante periodi definiti con precisione nei singoli contratti di lavoro. Al diritto all’irreperibilità corrisponde anche l’obbligo