Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/73: Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Telelavoro) · 26 pagine

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da parte del datore di lavoro, alla luce dell’obbligo di tutela, di doverlo garantire con adeguati mezzi tecnici, per esempio bloccando l’accesso alle e-mail e all’intranet all’infuori di periodi ben definiti.

TI ritiene che il diritto all’irreperibilità sia disciplinato in maniera contraddittoria, che per i datori di lavoro sia difficile da controllare e che comporta il rischio che i lavoratori non siano trattati nella stessa

maniera. La decisione di lavorare durante il riposo viene lasciata ai lavoratori e non al datore di lavoro, anche se spetta a quest’ultimo garantirne la tutela della salute (art. 6 LL). Questo rende più onerosa l’attività di controllo da parte delle autorità.

4.5 Articolo 28c LL Lavoro diurno e serale

LU, SH, PVL, PEV, usam, USI, Arbeitgeber Banken, FER, SWICO e swissstaffing sono favorevoli alla proposta.

Società svizzera degli impiegati di commercio è favorevole a una modifica, ma sottolinea che i limiti tra durata del lavoro e del riposo devono rimanere chiaramente definiti, al fine di tutelare la salute dei lavoratori. Anche SwissAccounting condivide questo orientamento.

Per evitare abusi, si potrebbe porre come requisito per la flessibilizzazione l’approvazione da parte dei lavoratori. swissstaffing chiede quindi una modifica in tal senso dell’articolo 10 LL.

USI e Arbeitgeber Zürich VZH sono favorevoli ma, dato che si chiede lo stralcio della lettera b

dell’articolo 28a, propongono la seguente modifica:

«Im Falle von Telearbeit auf Wunsch des Arbeitnehmenden ist die Tages- und Abendarbeit

einschliesslich Pausen und Überzeit innerhalb von höchstens 17 aufeinander folgenden Stunden zu leisten» (In caso di telelavoro su richiesta del lavoratore, il lavoro diurno e serale comprese pause e lavoro straordinario deve essere svolto entro un massimo di 17 ore consecutive.)

usam ritiene che una delimitazione a 14 ore, per i lavori nei quali è possibile, abbia poco senso, perché priva i lavoratori della flessibilità necessaria per lavorare quando sono particolarmente produttivi.

GE è favorevole, a patto che il diritto all’irreperibilità venga pienamente realizzato.

La LL disciplina unicamente la durata massima settimanale del lavoro. Richiedono il disciplinamento normativo della durata massima del lavoro giornaliero: GL, GR e TI (14 ore), BL (12,5 ore), BE e TG (in analogia all’art. 32b OLL 2 13 ore), AOST e AIPL, BE, BS, FR, NW e TG. (13 ore) e Società svizzera degli impiegati di commercio (15 ore).

VS: la disposizione non ha l’obiettivo di aumentare la durata del lavoro giornaliero, ma di ripartire la durata del lavoro su 17 ore al posto di 14. NE e UR: l’aumento della durata del lavoro diurno e serale a 17 ore solleva inoltre la questione del riposo giornaliero.

AG: nel lavoro quotidiano può capitare regolarmente che durante la giornata il lavoro da casa si

combini con lavoro in sede, presso terzi o con gli spostamenti. Il regolamento proposto implica quindi l’adozione di vari periodi, fatto che può aumentare il grado di complessità. Si deve inoltre esaminare come garantire una semplice attuazione del periodo di 17 ore.

AUSL e AIPL, BE, BS, FR, NW e TG: la durata giornaliera massima del lavoro di 12,50 ore o di

addirittura 13 ore nel periodo massimo di 14 ore è già oggi controversa. Un aumento a 17 ore peggiora ulteriormente la situazione. Visti gli effetti sulla salute, una durata del lavoro effettivamente più lunga non è più in linea con l’idea di tutela da parte del datore di lavoro prevista dalla legge sul lavoro a causa degli effetti sulla salute.

I Verdi: l’aumento della fascia oraria non è controbilanciato con misure idonee a rafforzare la

protezione della salute psicosociale. Il progetto non prevede alcuna ottimizzazione dell’equilibrio tra vita professionale e sfera privata, bensì una flessibilizzazione unilaterale.

PS, Travail.suisse, USS, Unia, Syna, Public Health Schweiz, transfair, SEV e asib respingono in toto le nuove regolamentazioni relative al grado di occupazione e al riposo.

4.6 Articolo 28d LL Riposo giornaliero

Arbeitgeber Banken e SWICO approvano la modifica. 12/26