Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/73: Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Telelavoro) · 26 pagine

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Arbeitgeber Zürich VHZ ritiene che il titolo debba essere integrato con «auf Wunsch der

Arbeitnehmenden» (su richiesta dei lavoratori) e che le eccezioni al telelavoro debbano essere limitate e formulate in un titolo separato.

4.2 Minoranza: non entrare in materia

AI, pvl e sgv respingono la richiesta.

4.3 Art. 28a LL Campo d’applicazione

La norma che esclude i giovani non può essere oggetto di discussione.

BL, AG, pvl e EVP sono espressamente a favore.

AUSL e AIPL, BE, BS, FR, GE, GL, GR, NW, SG, TG, VD, VS e ZH: il campo d’applicazione non è stato sufficientemente concretizzato. I criteri «ampia autonomia» (grosse Autonomie) e

«prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro» (Arbeitszeiten mehrheitlich selber festsetzen) daranno probabilmente adito a notevoli discussioni in sede di esecuzione, sebbene corrispondano a quanto previsto dall’articolo 73a OLL 1 e dall’articolo 34a capoverso 1 lettera a OLL 2 (Aziende che forniscono servizi nei settori della revisione contabile, dell’amministrazione fiduciaria e della

consulenza fiscale). Swiss TPH e SSPH chiedono di precisare i gruppi target. Inoltre, è importante garantire che i lavoratori a basso reddito e con rapporti di lavoro precari non siano penalizzati.

FER ritiene che la restrizione del campo d’applicazione sia rilevante nella misura in cui contribuisce al raggiungimento dello scopo della legge, ovvero la tutela della salute. Questo perché l’autonomia dei lavoratori rappresenta un fattore di riduzione dello stress e quindi positivo per la salute dei lavoratori.

AUSL e AIPL, BE, BS, FR, GL, NW e TG: nel rapporto esplicativo si sottolinea che «in genere,

dispongono di una tale autonomia organizzativa i quadri superiori» (tendenziell das höhere Kader in tedesco) e i «lavoratori cui sono affidati incarichi particolari, come i capiprogetto» (Arbeitnehmende mit einem besonderen Pflichtenheft wie etwa Projektleitende). Rimane ancora poco chiaro cosa si debba intendere per «quadri superiori» (höheres Kader), mentre «incarichi particolari» (besonderes

Pflichtenheft) non è ancora sufficientemente preciso. L’uso di «in genere» (tendenziell) ed «e» (wie etwa) potrebbe creare ancora maggiore incertezza delle definizioni, già vaghe (BE, BS).

AUSL e AIPL, FR, NW e TG: in merito agli orari di lavoro, si presume che siano «prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro» (mehrheitlich selber festlegen). A questo proposito, nel rapporto esplicativo si rimanda ai lavoratori che possono registrare la loro durata del lavoro in maniera

semplificata e tra parentesi viene citata la disposizione dell’articolo 73a OLL1. Inoltre, l’articolo 73a OLL 1 disciplina la rinuncia alla registrazione della durata del lavoro. Di conseguenza, non è chiaro a quale disposizione faccia riferimento il rapporto esplicativo. In assenza di una definizione chiara,

quindi, non è possibile garantire un’attuazione uniforme nei Cantoni.

GL e SG fanno notare il richiamo all’articolo 73a LL 1 erroneamente citato nel rapporto esplicativo.

L’articolo 73b OLL 1 prescrive che per questo gruppo di persone, come detto, si deve registrare solo la durata del lavoro effettivamente svolto, ma non l’inizio e la fine. Anche AIHK fa notare che, visto

l’obiettivo dell’iniziativa parlamentare, sarebbe sensato orientare le disposizioni del campo

d’applicazione a quanto previsto dall’articolo 73b OLL 1.

TI ritiene che l’ambito di attività di questo articolo sia più ampio rispetto a quello dell’articolo 73b OLL 1 e che includa anche coloro che dispongono di una certa autonomia temporale. Questa estensione non è giustificata e porta a una contraddizione. La cerchia dei lavoratori che beneficerebbe di questa deroga normativa, e in particolare di una deroga generale al divieto di lavoro domenicale, sarebbe sostanzialmente più numerosa di quella per la quale esisterebbe la possibilità di registrare la durata del lavoro in maniera semplificata.

GE è dell’avviso che si possano adottare i criteri della direttiva SECO inerenti all’articolo 73a OLL1,

con cui è possibile determinare se un lavoratore dispone di ampia autonomia. Si deve indicare se l’articolo 28a e l’articolo 73a OLL 1 sono congruenti.

SO dispone di proprie normative cantonali. L’orientamento del progetto è in linea con le sue normative cantonali.

Secondo FR, GL e GR manca inoltre una normativa concernente il lavoro domenicale ammesso.