Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/73: Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Telelavoro) · 26 pagine

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FER è d’accordo, dato che ritiene che queste disposizioni nel contesto dell’estensione dell’intervallo del lavoro diurno e serale siano necessarie e rispondano a una vera necessità di flessibilità richiesta dai lavoratori nell’ambito del telelavoro.

WalderWyss: è necessario stabilire se il riposo giornaliero debba essere fruito in un’unica soluzione o se sia possibile beneficiarne in maniera flessibile durante la giornata.

USI e Arbeitgeber Zürich VZH sono favorevoli ma, dato che si chiede lo stralcio della lettera b

dell’articolo 28a, propongono la seguente modifica:

«Im Falle von Telearbeit auf Wunsch des Arbeitnehmenden muss die tägliche Ruhezeit...» (In caso di telelavoro su richiesta del lavoratore il riposo giornaliero deve…)

Per evitare abusi, come criterio per la flessibilizzazione si potrebbe chiederne l’approvazione dei lavoratori. swissstaffing chiede quindi una modifica dell’articolo 15a LL. SwissAccounting ritiene che la possibilità di non sfruttare appieno il riposo debba essere definita con precisione e strettamente

regolamentata.

FR, GR, LU, SH, VS, ZH, PEV e Società svizzera degli impiegati di commercio ritengono sia

giustificabile la definizione di una durata del riposo effettivo di nove ore. Società svizzera degli

impiegati di commercio è dell’avviso che nella legge sul lavoro si debba inoltre prevedere la possibilità di ridurre il riposo a otto ore, una volta a settimana. Questa possibilità potrebbe inoltre essere sfruttata in casi eccezionali o per «casi urgenti» (dringenden Fällen).

JU ritiene che la riduzione del riposo giornaliero a nove ore sia ragionevole, ma è dell’avviso che ai lavoratori debba essere garantito un riposo di nove ore in blocco, al fine di garantirne la tutela della salute. BL, GE e GL sono favorevoli al capoverso 1. Tuttavia, GE ritiene si debba chiarire che la disposizione non possa essere cumulata con l’estensione del lavoro diurno-serale a 17 ore. Questo per evitare che il riposo giornaliero possa essere ridotto a sette ore.

La riduzione del riposo a nove ore deve rimanere un’eccezione (SO).

AIIHK richiede che nella legge sia chiaro che nei giorni in cui si svolge il telelavoro, in maniera parziale o completa, il riposo giornaliero sia di almeno nove ore.

Società svizzera degli impiegati di commercio: la possibilità di interrompere il riposo per «attività urgenti» (dringende Tätigkeiten) è fondamentalmente problematica. Sussiste il pericolo che il riposo possa essere compromesso da continue interruzioni. Nell’attuazione è importante che il riposo sia riconosciuto come tale e tutelato di conseguenza.

Nel capoverso 2 manca la definizione di «attività urgenti» (dringende Tätigkeiten), il che comporta un’ambiguità giuridica (AUSL e AIPL, AG, BE, BS, FR, JU, NE, NW, OW, SG, TG, TI, UR, VD, VS, ZH e società svizzera degli impiegati di commercio).

AUSL e AIPL, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, NW, OW, SG, SO, TG, UR, ZG, ZH e USS sono contrari all’interruzione del riposo giornaliero. BE: la possibilità di interrompere il riposo per svolgere lavori urgenti contrasta con il diritto all’irreperibilità.

Verdi: la riduzione del riposo non è contrastata da alcuna misura per il rafforzamento della salute psicosociale. Il progetto non prevede alcuna ottimizzazione dell’equilibrio tra vita professionale e sfera privata, bensì una flessibilizzazione unilaterale.

TI: garantire una concessione forfettaria del lavoro da casa non è giustificabile, a meno che l’attività non rientri già tra le eccezioni previste dall’OLL 2. Inoltre, porta a una disparità di trattamento tra coloro che svolgono la stessa attività da casa e quelli che lo fanno sul posto di lavoro.

NE: si deve valutare l’opportunità di introdurre una disposizione che limiti la durata del lavoro diurno. La Commissione intende fornire ai lavoratori e ai datori di lavoro un maggiore margine di manovra, al fine di estendere la fascia oraria entro la quale fornire la prestazione lavorativa, senza dover

aumentare la durata massima settimanale o giornaliera del lavoro.

La norma concernente la compensazione in un periodo di tempo di quattro settimane non è praticabile per i lavoratori, ma neanche per i datori di lavoro e per le autorità esecutive (AUSL e AIPL, BE, BS, FR, FR, GR, NW, TG, UR, VS e ZH). Anche SG è dello stesso avviso.