Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/73: Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Telelavoro) · 26 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati

PVL, usam, USI, WalderWyss, FER, swissstaffing e Forum PMI, Arbeitgeber Banken, Handel Schweiz e SWICO respingono la richiesta della minoranza.

5 Variante: modifica di un altro atto normativo – Codice delle obbligazioni

5.1 Osservazioni generali dei Cantoni

AG, AI, AR, GE, JU, LU, NE, SG, SH, SO, VD, VS, SZ, TG, TI, ZG e ZH sono favorevoli alla variante comprendente la modifica del CO. Norme in parallelo nella LL e nel CO avrebbero senso alla luce delle numerose questioni da dirimere nell’ambito del telelavoro. Stabilire norme basate su un accordo tra datore di lavoro e lavoratore garantisce la certezza del diritto e la protezione del lavoratore. AG ritiene che quest’ultima debba essere rielaborata, in quanto varie questioni concernenti il telelavoro non sono ancora state disciplinate (in particolare il verificarsi dell’impossibilità di lavoro presso il domicilio del lavoratore, il riconoscimento dei giorni festivi presso il domicilio o la sede del datore di lavoro, i controlli presso il domicilio del lavoratore).

BE, BL, BS, FR, GR, OW, NW e UR si oppongono alla variante con modifiche al CO. Le modifiche della LL sono sufficienti, queste modifiche supplementari restringono troppo la libertà contrattuale e alle aziende non servono ulteriori oneri amministrativi. Un contratto di telelavoro può essere concluso sulle base delle norme generali. Allo stesso modo, la coerenza con la LL non è necessariamente garantita e non spetta agli ispettorati del lavoro cantonali controllare l’applicazione del CO.

BE, BS, VD e VS propongono che le modifiche siano integrate nel titolo X, senza creare un contratto speciale. Il telelavoro non costituisce una categoria separata del contratto di lavoro e nella pratica è disciplinato con clausole aggiuntive e non con un contratto specifico. Questioni come il diritto alla disconnessione o la remunerazione dei periodi di reperibilità riguardano tutti i lavoratori.

GL non si pronuncia né a favore della variante con né a favore di quella senza modifiche al CO ed è favorevole a una regolamentazione precisa, qualunque sia la variante scelta.

SZ rifiuta di coinvolgere gli ispettorati del lavoro nel controllo delle disposizioni del CO.

5.2 Art. 354a CO

AG ritiene che la definizione non coincida con quella dell’articolo 319 CO, in quanto può includere attività che rientrano nel mandato.

5.3 Art. 354b CO

BE, BS, NW ritengono che il contenuto del contratto non debba essere disciplinato dalla legge. BE e BS sono scettici in merito alla modifica del contratto prevista ai capoversi 2 e 3. BE, BS e VD si oppongono alla creazione di termini di disdetta speciali (cpv. 3).

5.4 Art. 354c CO

ZG sostiene la regolamentazione del diritto alla disconnessione per legge.

BE, BS e NW ritengono che il diritto alla disconnessione possa interessare tutti i lavori e non si limita al telelavoro.

5.5 Art. 354d CO

GE propone di precisare questa disposizione per evitare abusi da parte del datore di lavoro, in quanto il diritto alla disconnessione si deve applicare completamente. ZH propone anche di precisare la disposizione fissando dei criteri qualitativi e quantitativi in caso di reperibilità senza effettiva attività. GE è scettica in merito alle norme in parallelo per il servizio di picchetto nel diritto privato e nel diritto pubblico.

BE e BS ritengono che la regola debba valere per tutti i contratti di lavoro.