Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/73: Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Telelavoro) · 26 pagine

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ASIB, sev, ssp, Unia e USS si oppongono alla regolamentazione proposta. Essa pone diversi problemi e costituisce un trasferimento del rischio dall’azienda al lavoratore.

6.3 Associazioni dei rappresentanti dei lavoratori e organizzazioni dei lavoratori: osservazioni generali

FER, UPS, USAM e VZH respingono la variante che prevede una modifica del CO. Le norme generali relative al contratto di lavoro sono adeguate al telelavoro. L’iniziativa parlamentare chiede delle flessibilizzazioni che rientrano nell’ambito del tempo di lavoro disciplinato dalla LL.

APBS e swissstaffing respingono la revisione nel suo complesso, compresa la variante che include una modifica del CO. La revisione proposta va oltre le richieste dell’iniziativa parlamentare, complica le norme sul telelavoro e genera costi supplementari per le aziende. La revisione si deve limitare alle richieste dell’iniziativa parlamentare e includere le categorie di lavoratori ugualmente interessati dalle norme della flessibilizzazione. Per quanto riguarda la variante, le norme vigenti sono sufficienti e le modifiche proposte sono controproducenti e problematiche.

6.3.1 Art. 354a CO

swissstaffing respinge questa modifica. Attualmente esistono già pratiche contrattuali in quest’ambito, il che consente la necessaria flessibilità. Le nuove norme creano più problemi di quanti ne risolvano e generano un carico supplementare importante per i datori di lavoro.

6.3.2 Art. 354b CO

swissstaffing respinge questa modifica. Attualmente esistono già pratiche contrattuali in quest’ambito, il che consente di avere la flessibilità necessaria. Le nuove norme creano più problemi di quanti ne risolvano e generano un carico supplementare importante per i datori di lavoro, oltre a una notevole complessità.

VZH critica l’introduzione di un termine di disdetta perché limita la libertà contrattuale.

6.3.3 Art. 354c CO

swissstaffing respinge questa modifica. Crea una disuguaglianza rispetto ad altre forme di lavoro per le quali potrebbe sussistere un diritto alla disconnessione e incertezza per il fatto che, a contrario, questo diritto non esiste per queste altre forme.

APBS critica questa disposizione, rilevando che eventuali situazioni di emergenza possono rendere un contatto necessario, il cui limite è costituito dalla protezione della personalità del lavoratore (art. 328 CO).

6.3.4 Art. 354d CO

swissstaffing respinge questa modifica. Le norme vigenti sono sufficienti. Si crea inoltre una

disuguaglianza nei confronti di altre forme di lavoro.

VZH critica questa disposizione perché crea problemi di delimitazione tra tempo di lavoro pagato e tempo libero e solleva questioni complesse in merito al concetto di tempo di lavoro secondo la LL.

6.3.5 Art. 354e CO

swissstaffing respinge questa modifica. La pratica attuale è sufficiente. Non è necessario disciplinare questo aspetto.

6.4 Ulteriori destinatari: osservazioni generali

Bernmobil, die plattform, una minoranza dei membri di Forum PMI, Genève Aéroport, kfmv e SPS, swissaccounting sono favorevoli alla variante che include le modifiche al CO. Queste modifiche