Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/73: Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Telelavoro) · 26 pagine

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migliorano la chiarezza e la sicurezza del diritto in merito a questi punti fondamentali. Favoriscono l’accettazione del telelavoro.

AIHK, AIPL, Commerce Suisse, una maggioranza dei membri di Forum PMI, SAB, SWICO, WalderWyss e ZHK respingono la variante. Ritengono sia inutile, dato che le norme generali permettono di risolvere molti dei problemi legati al telelavoro. La revisione deve limitarsi a flessibilizzare il tempo di lavoro, materia disciplinata dalla LL. Le norme nel CO non corrispondo al mandato dell’iniziativa.

Sonntagsallianz, SSMT e UNIGE respingono il progetto nel suo complesso.

AIPL e WalderWyss non approvano la creazione di un contratto di lavoro speciale e accolgono con favore delle norme integrate nell’articolo 319 e seguenti CO.

6.4.1 Art. 354a CO

PS propone di modificare la formulazione in modo da sottolineare che il lavoratore ha la possibilità di fare del telelavoro ma non è obbligato.

AIHK critica questa disposizione, dato che il riferimento alla definizione dell’articolo 319 capoverso 1 CO non è definito, la definizione non comprende il telelavoro e l’obbligo di fare telelavoro non deve incombere sul lavoratore, ma piuttosto sul datore di lavoro che s’impegna a consentire questa forma di lavoro.

6.4.2 Art. 354b CO

PS sottolinea l’importanza di introdurre il telelavoro in una relazione di lavoro esistente e di poter

tornare a un contratto di lavoro ordinario indicando un termine di disdetta di un mese. AIPL, al

contrario, critica queste possibilità e l’introduzione di un termine differente rispetto a quello previsto dalle norme generali sui termini di disdetta.

Bernmobil respinge questa modifica, perché la convenzione sul telelavoro deve essere conforme unicamente alle norme generali senza che vi sia necessità di norme addizionali.

AIPL critica la definizione del contenuto del contratto nella legge perché questa crea incoerenze

nell’ambito del diritto del lavoro.

In merito ai periodi di reperibilità, WalderWyss rileva che le norme sulle ore e il lavoro straordinario devono potersi applicare al di fuori di questi periodi senza che vi sia un diritto all’irreperibilità. Si

dovrebbe quindi parlare di «Blockzeiten» (fasce obbligatorie).

AIHK critica questa disposizione dato che non menziona affatto i punti da disciplinare in caso di

telelavoro. AIHK e WalderWyss criticano la possibilità concludere il telelavoro in maniera unilaterale con un preavviso di un mese per tornare a un contratto di lavoro ordinario, perché questo obbliga il datore di lavoro a dover mettere a disposizione del lavoratore una postazione di lavoro nei suoi locali. Questo non è possibile, per esempio, per un datore di lavoro negli USA che occupa un solo lavoratore in Svizzera. Al contrario, WalderWyss rileva che il datore di lavoro che sfrutta la possibilità di tornare al contratto di lavoro ordinario obbliga il proprio collaboratore a lavorare in locali potenzialmente distanti (azienda ginevrina che occupa per esempio una persona domiciliata nel Canton Turgovia).

WalderWyss suggerisce quindi che la modifica si basi su un accordo comune, che avvenga secondo i termini di disdetta ordinari, conformemente alle norme inerenti alla disdetta con riserva di modifica.

6.4.3 Art. 354c CO

die plattform, kfmv e PS sostengono l’introduzione di questa disposizione.

die plattform e kfmv propongono di includere in questa disposizione la tutela della salute.