Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/73: Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Telelavoro) · 26 pagine
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verificare la conformità della convenzione alla legge e se in azienda l’obbligo di tutela viene attuato mediante provvedimenti supplementari, posizione condivisa anche da AR.
AOST e AIPL, BS, FR, NW, TG e VS ritengono sia ancora poco chiaro quali debbano essere le
condizioni quadro previste dalla convenzione per la tutela della salute. In questo contesto, anche la registrazione della durata del lavoro solleva varie questioni (in particolare per quanto riguarda l’art. 73a OLL 1), posizione condivisa anche da BE. GL chiede che i datori di lavoro siano obbligati a registrare e documentare in maniera dettagliata la durata del lavoro dei lavoratori interessati. Inoltre, la
convenzione deve definire anche come registrare e documentare la durata del lavoro, in particolare con riferimento agli articoli 73a e 73b OLL 1.
NE sottolinea che, nell’ottica della sicurezza dei dati e della protezione della sfera privata è
fondamentale definire chiaramente norme e procedure di controllo valide per il luogo di domicilio del lavoratore, sia per il datore di lavoro sia per le autorità cantonali d’esecuzione. Nella convenzione sul telelavoro queste norme devono essere chiaramente definite, come per esempio l’irreperibilità, la reperibilità e la durata del riposo.
SwissAccounting approva questa norma, ma ritiene che oltre alle norme concernenti le condizioni quadro personali, il riferimento al disciplinamento del telelavoro definito dal datore di lavoro sia parte integrante della convenzione. Il capoverso 2 deve essere adeguato in funzione di questo regolamento. Il termine di disdetta disciplinato dal capoverso 3 deve valere solo per il datore di lavoro; pertanto, al posto di «disdetta» (Kündigung) si dovrebbe parlare di «risoluzione» (Auflösung) o di «conclusione» (Beendigung).
PS e USS sono dell’avviso che la possibilità dei contratti di telelavoro comporti poi la necessità di una disdetta se i lavoratori intendono svolgere l’attività lavorativa solo nei locali dell’azienda
(neutralizzazione del principio di volontarietà).
Bernmobil ritiene che una norma generale debba essere ammissibile e sufficiente, purché sia parte integrante del contratto di lavoro e che i requisiti previsti siano conformi a quanto indicato da una convenzione individuale. Società svizzera degli impiegati di commercio è d’accordo, pur chiedendo un ulteriore capoverso 4 che stabilisca che in qualsiasi momento il datore di lavoro può definire con il lavoratore una convenzione specifica sul telelavoro.
WalderWyss è contrario all’obbligo di contrarre e al termine di disdetta. Si dovrebbe eventualmente prevedere un termine di disdetta significativamente più breve (7 giorni), al fine di poter richiamare immediatamente dal lavoro da casa i lavoratori inadempienti.
VD, SAV, Arbeitgeber Zürich VZH, FER e swissstaffing sono contrari a una disposizione concernente la convenzione sul telelavoro. Arbeitgeber Banken, Handel Schweiz e SWICO chiedono lo stralcio.
4.11 Art. 28h LL (Richiesta della minoranza: nuovo) Strumenti di lavoro e spese
PEV, Travail.suisse, USS, Syna, Public Health Schweiz e transfair sostengono la richiesta della
minoranza. Anche asib è dello stesso parere (ammesso che qualcosa debba essere disciplinato).
Swiss TPH e SSPH affermano che i datori di lavoro devono fornire ai lavoratori in telelavoro una postazione di lavoro ergonomica.
Genève aéroport: l’obbligo del datore di lavoro di fornire materiali e strumenti deve sussistere solo se il lavoratore non dispone di una postazione di lavoro nei locali del datore di lavoro.
SSP sostiene che il rischio d’impresa non debba essere trasferito al lavoratore; pertanto, l’assunzione dei costi per strumenti e materiali non deve essere trasferita ai lavoratori mediante accordo.
AUSL e AIPL, AG, AI, BE, BS, FR, GR, NW, SH, TG, VD, ZH e Arbeitgeber Zürich VZH: questo
aspetto non deve essere disciplinato dalla LL, in quanto un’eventuale norma concernente il
finanziamento di strumenti di lavoro e spese non ha alcuna correlazione con la tutela della salute.
GR: eventualmente si potrebbe indicare in un altro luogo che l’autorizzazione a svolgere telelavoro deve essere subordinata al requisito dell’esistenza di una postazione di lavoro ergonomica. 16/26