Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 31 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente gli emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005)

4.1 Autorità nazionale RSI (articolo 4)

AG, NW, UR e BS approvano espressamente la designazione dell’UFSP come autorità nazionale RSI. A tale proposito, NW precisa che questa riforma non comporta alcuna modifica legislativa, né alcun impatto economico o organizzativo per la Svizzera o i Cantoni. Questa nuova missione farà dell’UFSP l’organo centrale di coordinamento per l’attuazione del RSI, migliorando anche la collaborazione e l’efficacia. È lieto di constatare che l’UFSP potrà assumersi questa responsabilità con le sue risorse umane attuali. AG insiste sul fatto che l’OMS dovrà continuare a limitarsi a emettere raccomandazioni, senza imporre misure vincolanti.

BS e UR raccomandano un adattamento di conseguenza della legge sulle epidemie, suggerendo che la funzione di autorità nazionale RSI dell’UFSP sia integrata nella revisione in corso di detta legge (art. 80).

BE critica l’obbligo per ciascun Paese di creare un’autorità nazionale per il RSI e ritiene che l’organizzazione interna della sanità sia di competenza degli Stati.

Per PEV è ben comprensibile che la funzione di autorità nazionale RSI richiesta possa essere svolta dall’UFSP, dato che quest’ultimo ha la competenza di elaborare le dichiarazioni ricevute e di emanare le misure necessarie per le malattie trasmissibili.

Per UDF, la creazione di un’autorità nazionale RSI comporterebbe un onere burocratico supplementare e un’ingerenza inutile nella politica sanitaria nazionale.

Secondo CDS, l’UFSP dovrà essere designato come autorità nazionale competente per il RSI e potrebbe essere opportuno integrare questa nuova funzione nella legge sulle epidemie (LEp).

Swissnoso approva la nomina dell’UFSP come organo centrale per garantire l’attuazione del RSI.

Diverse altre cerchie interessate che non figurano nell’elenco dei destinatari ritengono

inutile l’istituzione di un’ulteriore autorità nazionale RSI, poiché l’attuale Centro nazionale presso l’UFSP sarebbe sufficiente.

GastroSuisse respinge la prevista introduzione di un’ulteriore «autorità nazionale competente in materia di RSI» (art. 4), poiché comporta un raddoppio delle strutture e non offre alcun valore aggiunto riconoscibile.

4.2 Emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (PHEIC), compresa l’emergenza pandemica (articolo 12)

NW approva la creazione di un nuovo livello di allarme, ma sottolinea l’importanza per la Svizzera di conservare la propria sovranità decisionale e in materia di politica sanitaria in caso di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

TG approva gli emendamenti legati alla gestione delle emergenze di sanità pubblica di rilevanza internazionale, sottolineando però l’importanza della sovranità svizzera e della libertà di risposta in caso di crisi sanitaria mondiale.

UDC e UDC del Cantone di Zugo criticano il fatto che il RSI darebbe al Direttore generale dell’OMS la competenza esclusiva di dichiarare un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale dopo aver consultato un Comitato di emergenza, senza alcuna possibilità di ricorso, e di dettare raccomandazioni senza controllo parlamentare. UDC si oppone all’ampliamento dei criteri per la dichiarazione di una pandemia da parte dell’OMS che, a suo avviso, potrebbero includere fattori come il cambiamento climatico e ne teme gli impatti sulla sovranità della Svizzera.