Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 31 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente gli emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005)

che l’accesso alle cure e ai prodotti sanitari divenga una priorità nella sua Strategia di cooperazione internazionale (2025–2028).

UDC esprime preoccupazione per questa esigenza di garantire un accesso equo ai prodotti sanitari, poiché potrebbe implicare un intervento eccessivo dell’OMS e una perdita di sovranità per la Svizzera nel settore della sanità pubblica.

UDF si preoccupa per i possibili rischi sanitari legati all’introduzione dei «prodotti sanitari utili» (comprese alcune terapie geniche sperimentali) nel quadro delle misure internazionali.

Economiesuisse chiede una definizione più precisa di «accesso equo» ed esprime timori riguardo a una disuguaglianza tra Paesi piccoli e grandi in caso di pandemia. L’organizzazione rifiuta l’obbligo di divulgare accordi commerciali e si oppone a misure coercitive.

PharmaSuisse pone l’accento sull’importanza di garantire l’accesso rapido e generalizzato alle misure di protezione, come la vaccinazione e le mascherine FFP2, in collaborazione con i Cantoni e la Confederazione. Insiste anche sul rafforzamento del ruolo dei farmacisti nella prevenzione, nella sorveglianza e nella risposta alle crisi sanitarie.

Scienceindustries chiede la libera circolazione dei prodotti sanitari e mette in guardia contro le restrizioni che potrebbero nuocere al commercio internazionale o indebolire i diritti di proprietà intellettuale. A suo avviso, l’espressione «accesso equo» ai prodotti medici dovrebbe essere definita meglio per evitare qualsiasi incertezza giuridica e garantire chiarezza regolamentare all’industria farmaceutica.

Interpharma ritiene che i paragrafi 8 e 9 dell’articolo 13 non apportino soluzioni concrete per rimuovere gli ostacoli all’accesso (come le barriere commerciali o gli ostacoli regolamentari).

ASD ritiene imperativo che la Confederazione e i Cantoni garantiscano un accesso immediato ai mezzi di protezione essenziali per la popolazione come la disinfezione delle mani e le mascherine FFP2. Questa esigenza è sancita anche nell’articolo 13 RSI.

Alcune prese di posizione di soggetti non figuranti nell’elenco dei destinatari esprimono

preoccupazione per il fatto che gli emendamenti possano creare ostacoli economici. In particolare, temono un intervento di portata troppo ampia nel libero mercato e nell’autonomia dei Cantoni nel settore sanitario.

Diverse associazioni non figuranti nell’elenco dei destinatari temono inoltre che un accesso semplificato ai prodotti sanitari utili si accompagni anche a un impiego di terapie geniche e cellulari senza che vi siano linee guida chiare sulla loro efficacia e sicurezza.

Per quanto riguarda la comunicazione sui rischi e la gestione della disinformazione (all. 1 sez. A):

N.B. Questa tematica è trattata anche nel successivo capitolo 5 dal punto di vista di un’eventuale riserva della Svizzera

GE insiste sull’importanza dell’anticipazione in materia di disinformazione e misinformazione nella sanità pubblica.

UR e LU sostengono una comunicazione oggettiva dello Stato, pur tutelando la libertà di espressione. LU ritiene che la responsabilità della comunicazione sui rischi, compresa la gestione della disinformazione, spetti all’UFSP. ZG condivide questa opinione, affermando che l’UFSP dovrà gestire la comunicazione sui rischi in virtù della legislazione svizzera sulle malattie trasmissibili.

ZH, TI e NE esprimono riserve riguardo alla gestione della disinformazione, temendo che possa minare la libertà di espressione e sottolineando la mancanza di risorse per una sorveglianza