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Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 23 pagine

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2Nel caso di accordi relativi alla partecipazione alla riserva di energia elettrica in cui la Confederazione è parte contraente, l’Ufficio federale dell’energia (UFE) esegue i pagamenti. L’UFE fattura i costi alla società nazionale di rete.

3Se gestori di cui all’articolo 8c capoverso 6 LAEl sono obbligati dal DATEC a partecipare alla riserva termica, la società nazionale di rete versa i corrispettivi stabiliti.

Capitolo 5: Rimborsi ai partecipanti alla riserva di energia elettrica

Sezione 1: Rimborso dei costi di smantellamento

Art. 28 Rimborso in caso di smantellamento

1Lo smantellamento ai sensi dell’articolo 8j capoverso 1 LAEl comprende l’intero impianto, inclusi gli impianti ausiliari.

2I costi per lo smantellamento di un impianto sono rimborsati se lo smantellamento è portato a termine entro due anni. Se lo smantellamento dura più di due anni, i costi per i lavori effettuati dopo la scadenza di tale termine sono rimborsati solo se il gestore dimostra di aver fatto tutto il possibile per garantire lo smantellamento entro la scadenza.

3L’importo del rimborso è calcolato in base ai costi effettivi sostenuti per lo smantellamento, al netto del valore di mercato delle parti dell’impianto al momento in cui esso cessa di partecipare alla riserva di energia elettrica. Sono computabili solo i costi direttamente necessari per un’esecuzione dello smantellamento rapida e appropriata.

4I ricavi derivanti dalla vendita delle parti di impianto sono compensati con i costi di smantellamento. Se questi ricavi superano i costi di smantellamento, il gestore è tenuto a rimborsare l’eccedenza alla società nazionale di rete. Tale importo deve essere computato alla tariffa della riserva di energia elettrica.

Art. 29 Rimborso in caso la centrale sia mantenuta in esercizio

Se il gestore di una centrale di riserva mantiene in esercizio la centrale anche una volta cessata la sua partecipazione alla riserva di energia elettrica (art. 8j cpv. 2 LAEl), egli è tenuto a rimborsare alla società nazionale di rete la quota del corrispettivo ricevuto per la costruzione corrispondente al valore di mercato dell’impianto o delle sue parti al momento in cui cessa la partecipazione alla riserva di energia elettrica.

Sezione 2: Procedura per il rimborso dei costi della riserva di energia elettrica ai partecipanti alla riserva nel consumo

Art. 30 Informazioni sui partecipanti alla riserva nel consumo

La società nazionale di rete comunica all’UFE le seguenti informazioni sui consumatori finali che partecipano alla riserva nel consumo: