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Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 23 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Capitolo 2: Disposizioni comuni, elementi costitutivi della riserva di energia elettrica e condizioni di partecipazione
Sezione 1: Disposizioni comuni
Art. 2 Durata minima della partecipazione
1La durata della partecipazione dei diversi elementi costitutivi della riserva di energia elettrica è disciplinata nei valori di riferimento e corrisponde almeno a:
a. 15 anni per le centrali elettriche di riserva di nuova costruzione;
b. cinque anni per i gruppi elettrogeni di emergenza e gli impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione);
c. cinque anni per gli aggregatori di gruppi elettrogeni di emergenza e di impianti di cogenerazione.
2La partecipazione inizia con il primo periodo di disponibilità che segue la conclusione del contratto.
Art. 3 Notifica di casi sospetti
Nell’ambito della gestione operativa della riserva di energia elettrica, la società nazionale di rete deve indicare alla Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) se vi sono segni che:
a. l’obbligo di costituire riserve di energia o di potenza non è rispettato;
b. l’obbligo di mettere a disposizione impianti della riserva termica non è rispettato;
c. le condizioni di partecipazione non sono rispettate;
d. un partecipante viola le prescrizioni legali o contrattuali nel quadro di un prelievo.
Sezione 2: Riserva di energia idroelettrica
Art. 4 Valori di riferimento
1La ElCom determina annualmente i valori di riferimento per la riserva di energia idroelettrica e provvede alla loro pubblicazione.
2Tra i valori di riferimento figurano in particolare:
a. la quantità di energia da mantenere per l’intera riserva di energia idroelettrica;
b. il periodo di mantenimento della riserva;
c. la ripartizione dell’energia tra più impianti di accumulazione;
d. i requisiti per la potenza installata;
e. i requisiti per il prelievo e l’indennizzo dell’energia prelevata;