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Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 23 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 4: Riserva nel consumo
Art. 17 Valori di riferimento
Tra i valori di riferimento per la riserva legata a una riduzione del consumo (riserva nel consumo) figurano in particolare:
a. le dimensioni;
b. i criteri di partecipazione;
c. i criteri per determinare il consumo di riferimento;
d. la struttura e i contenuti delle offerte per il bando pubblico;
e. le modalità del bando pubblico;
f. il periodo di disponibilità;
g. la durata massima di prelievo;
h. le condizioni per eventuali prelievi di prova.
Art. 18 Quantità di elettricità di cui è possibile ridurre il consumo e
corrispettivo per la partecipazione
1La quantità di elettricità di cui è possibile ridurre il consumo corrisponde al consumo di riferimento ponderato dedotta la quantità massima di elettricità che i partecipanti alla riserva possono prelevare dalla rete in caso di prelievo.
2Il corrispettivo per la partecipazione è dato dal prodotto della quantità di elettricità di cui è possibile ridurre il consumo e il prezzo determinato nel bando pubblico.
Art. 19 Prezzi di mercato rilevanti per il prelievo
I prezzi di mercato rilevanti per un prelievo dalla riserva nel consumo sono i prezzi orari della borsa dell’energia elettrica per il giorno successivo e per l’area di mercato Svizzera. Se i prezzi saranno determinati sulla base di quarti d’ora, saranno questi i prezzi rilevanti.
Art. 20 Divieto di compensare la riduzione del consumo
1In caso di prelievo dalla riserva nel consumo, ai partecipanti è vietato trasferire il consumo e compensare in tal modo la riduzione con un maggior consumo in altri punti di misurazione.
2I gruppi elettrogeni di emergenza e gli impianti di cogenerazione che partecipano alla riserva termica non possono essere utilizzati per compensare la riduzione del consumo.