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Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 23 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 12 Partecipazione di impianti di cogenerazione alla riserva termica

1Gli impianti di cogenerazione con una potenza inferiore a 30 megawatt (MW) possono partecipare alla riserva termica soltanto attraverso aggregatori.

2Gli impianti di cogenerazione con una potenza pari o superiore a 30 MW possono partecipare alla riserva termica autonomamente oppure attraverso aggregatori.

Art. 13 Corrispettivo per gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di

cogenerazione che partecipano attraverso aggregatori

1La società nazionale di rete versa all’aggregatore il corrispettivo annuale di cui all’articolo 8e capoverso 2 LAEl e l’importo forfetario di cui all’articolo 8l capoverso 4 LAEl per i servizi prestati.

2Nell’offerta e nel conteggio devono essere indicati separatamente:

a. il corrispettivo annuale per i gestori di gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione;

b. l’importo forfetario per i servizi prestati dall’aggregatore; e

c. eventuali rimunerazioni per interventi di riequipaggiamento.

3L’ammontare delle rimunerazioni di cui al capoverso 2 è stabilito nell’ambito del bando pubblico.

Art. 14 Impiego di gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di

cogenerazione durante il periodo di disponibilità

1Durante il periodo di disponibilità, è possibile impiegare gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione:

a. per uso proprio del gestore in caso di interruzione della rete o in una situazione di grave penuria;

b. per fornire prestazioni di servizio relative al sistema, a condizione di non compromettere la capacità di prelievo dalla riserva termica.

2In caso di uso proprio del gestore, il corrispettivo annuale è ridotto in proporzione dell’importo corrispondente alla durata di tale uso.

Art. 15 Rimunerazione dei costi per il riequipaggiamento di gruppi

elettrogeni di emergenza

1La società nazionale di rete rimunera i costi del riequipaggiamento di un gruppo elettrogeno di emergenza, se tale riequipaggiamento:

a. è necessario per rispettare i valori limite d’emissione per motori a combustione stazionari di cui all’allegato 2 numero 82 dell’ordinanza del 16 dicembre 19853 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt); e

3 RS 814.318.142.1