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Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 23 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
a. i costi del vettore energetico da utilizzare e i diritti di emissione supplementari che si rendono necessari superano il 10 per cento dei costi di esercizio senza cambiamento di combustibile; e
b. i costi non possono essere sostenuti da un gestore di impianti dello stesso settore, di medie dimensioni e economicamente sano.
2Per calcolare i costi dei diritti di emissione supplementari che si rendono necessari si utilizzano i prezzi pubblicati dall’UFAM.
3La domanda deve essere presentata all’UFAM entro il 31 marzo dell’anno successivo nella forma prescritta da quest’ultimo. Deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:
a. il tipo, la quantità e i costi del vettore energetico che il gestore è stato tenuto a utilizzare nel corso dell’anno precedente;
b. il tipo, la quantità e i costi del vettore energetico originariamente utilizzato, se l’attività fosse proseguita senza cambiamento di combustibile;
c. la durata dell’utilizzazione del vettore energetico di cui alla lettera nel corso dell’anno precedente;
d. la quantità di emissioni di gas serra supplementari causate nel corso dell’anno precedente;
e. la quantità di diritti di emissione che devono essere acquisiti per le emissioni di gas serra supplementari;
f. il calcolo dei costi supplementari rispetto all’attività senza cambiamento di combustibile;
g. il bilancio annuale dell’impianto nell’anno precedente;
h. i dati di contatto e le coordinate bancarie necessari per il versamento dell’indennità.
4Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono soddisfatte, l’UFAM rimborsa al gestore i costi sostenuti per l’acquisto dei diritti di emissione supplementari.
5L’UFAM può rendere pubbliche le informazioni riguardanti la quantità di emissioni di gas serra associate al cambiamento di vettore energetico e l’importo del rimborso.
Art. 98a
Un gestore di impianti di cogenerazione che non partecipa al SSQE né ha preso un impegno di riduzione e che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 32a della legge sul CO2 su richiesta ottiene, per ciascun impianto di cogenerazione che presenta una potenza termica di almeno 0,5 MW e al massimo 20 MW, il rimborso della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica.
Art. 98b cpv. 1 lett. g, cpv. 2 e cpv. 4
1Un gestore di impianti di cogenerazione che non partecipa al SSQE né ha assunto un impegno di riduzione deve ottenere dall’UFAM, entro il 30 giugno, una conferma