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Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 23 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
f. il trattamento delle centrali partecipate;
g. le prestazioni sostitutive che i gestori delle centrali elettriche devono fornire in caso di guasto imprevisto ai propri impianti;
h. i requisiti per evitare comportamenti di manipolazione del mercato.
Art. 5 Partecipanti alla riserva di energia idroelettrica e portata dell’obbligo
1L’obbligo di partecipazione alla riserva di energia idroelettrica vale per i seguenti attori:
a. nel caso di centrali elettriche che non sono organizzate come centrali partecipate: i gestori;
b. nel caso di centrali elettriche organizzate come centrali partecipate: i partner, ciascuno per la sua quota nella centrale.
2La quantità di energia contenuta in un bacino di accumulazione è misurata tenendo conto dell’intera cascata di produzione di un complesso di impianti collegati tra loro da un sistema idraulico e ottimizzati nel loro insieme.
3Ai fini della determinazione dell’obbligo di partecipazione fa stato ogni anno la situazione al 30 aprile.
4Nel caso di centrali idroelettriche ad accumulazione che sfruttano acque lungo i confini nazionali, si tiene conto solo della quota corrispondente alla sovranità svizzera.
5Se necessario, la ElCom può modificare la quantità complessiva di energia da mantenere in riserva e, in proporzione, la quota di tutti i partecipanti alla stessa.
Art. 6 Ripartizione tra diverse centrali idroelettriche ad accumulazione e
accordi sul mantenimento di energia in riserva
1A condizione di rispettare i valori di riferimento di cui all’articolo 4, ogni partecipante alla riserva di energia idroelettrica può ripartire la quantità di energia che è tenuto a riservare tra le proprie centrali idroelettriche ad accumulazione, compresi gli impianti idonei con una capacità di accumulazione inferiore a 10 gigawattora (GWh).
2Il partecipante alla riserva di energia idroelettrica che, mediante accordi, trasferisce in tutto o in parte ad altri partecipanti alla stessa l’obbligo di mantenere energia in riserva, rimane responsabile dell’intera quantità di energia che è tenuto a mantenere in riserva.
3La ripartizione della riserva di energia tra diverse centrali idroelettriche ad accumulazione e gli accordi devono essere sottoposti alla ElCom per approvazione. La ElCom può richiedere i giustificativi di tali accordi.
Art. 7 Accordo sulla partecipazione alla riserva di energia idroelettrica
1Gli accordi stipulati dalla società nazionale di rete con ciascun partecipante alla riserva di energia idroelettrica devono essere uniformi.
2L’accordo deve contenere almeno: