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Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 23 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 3: Riserva termica
Art. 9 Valori di riferimento e configurazione
1Tra i valori di riferimento per la riserva termica figurano in particolare:
a. le dimensioni e i singoli elementi costitutivi;
b. i criteri di partecipazione per le diverse categorie di impianti;
c. i periodi di disponibilità;
d. i requisiti tecnici e aziendali minimi;
e. la durata massima di prelievo.
2Nel configurare la riserva termica, la ElCom tiene conto in particolare di:
a. una disponibilità elevata degli impianti;
b. una flessibilità elevata per quanto riguarda il prelievo, segnatamente tempi brevi prima che l’impianto sia in grado di fornire la potenza richiesta e adeguamenti di potenza rapidi;
c. uno sfruttamento ottimale dei diversi elementi costitutivi della riserva, in funzione dei loro punti di forza specifici.
Art. 10 Eccezioni al requisito del doppio combustibile
1Una centrale elettrica di riserva può partecipare alla riserva termica con un solo vettore energetico se:
a. per l’intero periodo di disponibilità è provatamente garantito l’approvvigionamento ininterrotto con tale vettore energetico; o
b. senza questa centrale elettrica non sarebbe possibile raggiungere le dimensioni auspicate della riserva termica.
2L’approvvigionamento ininterrotto comprende:
a. capacità di stoccaggio sufficienti per almeno 1680 ore di esercizio a pieno carico;
b. una logistica di rifornimento sicura; e
c. lo stoccaggio del vettore energetico in Svizzera.
Art. 11 Obblighi per i gestori di impianti di trasporto in condotta
I gestori di impianti di trasporto in condotta sono tenuti a offrire ai gestori di centrali elettriche di riserva prodotti giornalieri garantiti a tariffe adeguate per l’utilizzazione delle loro condotte.