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Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 23 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 35 Domanda di rimborso dei costi della riserva di energia elettrica
1La domanda di rimborso dei costi della riserva di energia elettrica deve essere presentata all’UFE al più tardi sei mesi dopo la fine dell’anno contabile per il quale si chiede il rimborso.
2I giustificativi e i documenti da presentare sono disciplinati dall’articolo 42 capoverso 2 lettere a-c OEn7.
3Oltre ai giustificativi e ai documenti di cui all’articolo 42 capoverso 2 lettere a-c OEn, il partecipante alla riserva nel consumo deve allegare alla domanda:
a. il giustificativo della quantità di energia elettrica acquistata nell’ultimo anno contabile chiuso e dei costi che ha sostenuto per la riserva di energia elettrica;
b. la conferma, da parte della società nazionale di rete, relativa alla partecipazione alla riserva nel consumo e all’entità di tale partecipazione.
Art. 36 Valore aggiunto lordo
Il valore aggiunto lordo è determinato in base all’articolo 43 OEn8.
Art. 37 Costi dell’elettricità, quantità di elettricità e costi della riserva di
energia elettrica
1I costi dell’elettricità, la quantità di elettricità acquistata e i costi per la riserva di energia elettrica devono essere determinati sulla base di giustificativi contabili.
2I costi dell’elettricità corrispondono ai costi fatturati al consumatore finale per la fornitura di energia elettrica, l’utilizzazione della rete nonché per le tasse e le prestazioni a favore degli enti pubblici, compresi i costi della riserva di energia elettrica nella misura corrispondente alla partecipazione alla riserva nel consumo ed esclusa l’imposta sul valore aggiunto.
3Sono altresì computati come costi dell’elettricità i costi sostenuti dai consumatori finali che nello svolgimento della propria attività gestiscono una propria rete elettrica per la distribuzione dell’elettricità acquistata. Ne sono esclusi i costi per le installazioni interne agli edifici e quelle specifiche dell’impianto.
4Non sono considerati costi dell’elettricità ai sensi dei capoversi 2 e 3 i costi per l’elettricità addebitati ad altri consumatori finali.
Art. 38 Esame della domanda
L’esame della domanda è retto per analogia dall’articolo 45 OEn9.
Art. 39 Versamento
1Se l’UFE approva la domanda di rimborso, ne stabilisce l’importo.