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Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 23 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

a. indicazioni riguardanti:

1. la quantità di energia che il partecipante alla riserva di energia idroelettrica è tenuto a mantenere in riserva,

2. il periodo durante il quale deve essere mantenuta la riserva,

3. l’indennizzo forfetario (art. 8e cpv. 1 LAEl).

b. le condizioni per il prelievo;

c. le condizioni alle quali è possibile intraprendere lavori di revisione e l’obbligo di notificarli alla ElCom;

d. i dettagli sui seguenti obblighi nei confronti dell’organo di cui all’articolo 8u capoverso 1 LAEl:

1. la messa a disposizione dei dati di cui all’articolo 1b capoverso 1 dell’ordinanza del 10 maggio 20172 sull’organizzazione del settore dell’energia elettrica per garantire l’approvvigionamento economico del Paese (OOSE),

2. la notifica della potenza e dell’energia disponibili.

3Se il partecipante alla riserva di energia idroelettrica ha affidato la gestione operativa a un terzo, la società nazionale di rete può stipulare l’accordo direttamente con quest’ultimo. I dettagli operativi riguardanti la costituzione della riserva devono essere disciplinati in ogni caso d’intesa con il terzo incaricato della gestione operativa.

Art. 8 Indennizzo forfetario e rimunerazione per il mantenimento di

potenza in riserva

1La ElCom calcola e pubblica ogni anno il tasso per l’indennizzo forfetario per GWh di energia mantenuta in riserva (art. 8e cpv. 1 LAEl). Come valore di base viene utilizzata la differenza di prezzo media tra il primo e il secondo trimestre dell’anno in cui termina il mantenimento della riserva. Il valore di base viene moltiplicato per un fattore pari a 1,3.

2Per calcolare questo valore di base, la ElCom si fonda sui dati che figurano nei prezzi di liquidazione pubblicati dei contratti trimestrali del tipo «base» sul mercato a termine svizzero nei 30 giorni precedenti la pubblicazione dei valori di riferimento. Se per l’anno di calcolo i prezzi di liquidazione pubblicati non sono sufficienti, applica una metodologia alternativa adeguata. In particolare, può riferirsi a un altro periodo, utilizzare informazioni storiche sui prezzi o dati dei mercati a termine dei Paesi limitrofi.

3In caso di aumento della quantità di energia da mantenere in riserva (art. 5 cpv. 5), l’indennizzo forfetario è determinato nello stesso modo. Per determinare il valore di base per la quantità supplementare da mantenere in riserva si considera il periodo di 30 giorni precedente la pubblicazione dei valori di riferimento modificati.

4La ElCom stabilisce l’ammontare della rimunerazione per le riserve di potenza ordinate in via supplementare (art. 8f cpv. 5 LAEl). A tale scopo tiene conto della situazione eccezionale concreta.

2 RS 531.35