Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 18 pagine

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esportandoli da una procedura di diagnostica per immagini, affinché i medici di un altro centro possano valutare meglio l’offerta di un organo. È possibile allegare anche le determinazioni delle caratteristiche tissutali i cui risultati sono talvolta difficili da interpretare, affinché il laboratorio nazionale di riferimento per l’istocompatibilità possa esaminarle.

Art. 24 Consultazione dei dati

Alcuni servizi possono consultare i dati a seconda dello stato attuale del processo di attribuzione. Ai centri di trapianto è sempre possibile consultare e trattare tutti i dati delle persone da essi assistite (n. 1), ossia le persone iscritte nella lista d’attesa, i riceventi così come le persone disposte alla donazione o i donatori. Nel corso di una procedura di attribuzione di organi, i centri di trapianto possono consultare anche i dati dei donatori assistiti da un altro ospedale. Questi dati sono necessari per valutare l’offerta di un organo (n. 2). Una volta conclusa la procedura, il centro di trapianto può continuare a consultare tutti i dati di un donatore solo se ha ricevuto e trapiantato un suo organo. Il centro non vede né il nome né il cognome dei donatori di altri istituti coinvolti nell’attribuzione di organi. Ai fini delle sue valutazioni interne e sulla base dei dati anonimizzati, il centro può risalire per esempio ai motivi per cui ha rifiutato organi o perché ad alcuni suoi pazienti vengono offerti raramente (n. 3). Allo stesso modo è gestita la consultazione dei dati per il trapianto incrociato tra vivi (n. 4). Anche in questo caso, dopo l’attribuzione il centro vede solo i dati anonimizzati dei donatori di cui non ha ricevuto organi (lett. a).

Gli ospedali possono consultare in qualunque momento tutti i dati dei donatori da essi assistiti (lett. b).

Il servizio nazionale di attribuzione ha accesso a tutti i dati, eccetto quelli delle persone registrate dai centri di trapianto nell’ambito di donazioni dedicate da viventi al di fuori del programma di trapianto in- crociato tra vivi. Secondo la legge sui trapianti, il servizio nazionale di attribuzione non ha alcun compito in questi casi, pertanto non necessita di consultare tali dati. Se una persona è già iscritta nella lista d’attesa e ha ricevuto un organo con una donazione dedicata da vivente, il servizio nazionale di attribu- zione può continuare a consultare i suoi dati in forma pseudonimizzata (lett. c).

Per la verifica delle caratteristiche tissutali determinate dai laboratori nei centri di trapianto, il laboratorio nazionale di riferimento per l’istocompatibilità necessita solo di un insieme limitato di dati che, oltre a quelli relativi all’identificazione e alle caratteristiche tissutali, comprende gli allegati con gli esiti della tipizzazione dei tessuti, caricati nel SOAS dai laboratori (lett. d).

In linea di principio, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) non può né registrare né modificare dati e generalmente vede solo dati pseudonimizzati. Tuttavia, se necessario a fini di sorveglianza, può consultare tutti i dati (lett. e). Inoltre, in qualità di servizio che tiene il registro, l’UFSP può consultare tutti i dati se necessario a scopo di supporto e, in casi eccezionali, anche registrare o modificare dati su incarico del servizio nazionale di attribuzione o dei centri di trapianto.

Art. 25 Persone autorizzate all’accesso

Capoverso 1: nei centri di trapianto hanno accesso ai dati nel SOAS le persone responsabili del coordi- namento delle donazioni e dei trapianti di organi nonché i medici che assistono i pazienti iscritti nella lista d’attesa o i donatori. I medici possono chiedere un accesso anche per il personale ausiliario che deve registrare dati nel SOAS sotto la loro responsabilità. Hanno diritto di accesso anche gli specialisti dei laboratori HLA così come le persone tenute a registrare nel SOAS donazioni e trapianti di organi non attribuiti ai sensi della presente ordinanza. Si tratta di donazioni dedicate da viventi, donazioni dedicate da persone decedute e donazioni di organi che non sono soggetti all’obbligo di attribuzione (v. commento all’art. 23 cpv. 1 n. 4) (lett. a).

Alcuni ospedali dotati di reparti di pronto soccorso o di terapia intensiva hanno un proprio accesso al SOAS per poter registrare direttamente i dati di possibili donatori. In questo caso hanno diritto di accesso le persone responsabili del coordinamento (lett. b).

Per il servizio nazionale di attribuzione hanno accesso ai dati nel SOAS i collaboratori responsabili della tenuta della lista d’attesa e dell’attribuzione oppure che svolgono il programma di trapianto incrociato tra

vivi. Necessitano dell’autorizzazione a consultare i dati anche i cosiddetti «medical advisor», ossia col- laboratori responsabili di fornire consulenza medica ai centri di trapianto e agli ospedali, per esempio in merito alla qualità degli organi da prelevare. Il servizio nazionale di attribuzione può utilizzare i dati nel SOAS per scopi di ricerca e garanzia della qualità, pertanto possono accedervi anche le persone 10/18