Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 18 pagine
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o all’OTx. Al riguardo è necessario disciplinare il momento della registrazione dei dati che deve avvenire prima del prelievo e del trapianto di organi, poiché i dati sono necessari per l’attribuzione. Ciò riguarda le persone in terapia intensiva per le quali una prognosi infausta ha indotto a decidere di interrompere i trattamenti di mantenimento in vita. I dati di queste persone sono registrati non appena è stato ottenuto il consenso al prelievo – oppure non è stato espresso un rifiuto secondo il modello del consenso presunto
– da parte del donatore o, eventualmente, dei congiunti prossimi e dagli accertamenti medici risulta la loro idoneità come donatori. Prima del prelievo vengono registrate anche le persone che sono disposte a sottoporsi da vive a una donazione samaritana o a una donazione domino (v. commento al cpv. 1) (lett. a). I dati delle persone disposte alla donazione che partecipano al programma di trapianto incrociato tra vivi sono necessari per individuare le migliori combinazioni tra donatori e riceventi. La registrazione avviene al momento dell’inserimento nel programma (lett. b).
Art. 23 Registrazione dei dati
Il capoverso 1 enumera i servizi che registrano dati nel SOAS, indicando di volta in volta le persone di cui sono raccolti i dati, in funzione dello scenario in cui hanno luogo la donazione e il trapianto.
Centri di trapianto (lett. a): un centro di trapianto registra nel SOAS i dati dei pazienti iscritti nella lista d’attesa che necessitano di un organo. Se nel processo di attribuzione viene offerto un organo a una di queste persone, il centro valuta l’offerta dal punto di vista medico e l’accetta oppure la rifiuta. Una volta effettuato il trapianto, completa i dati archiviati con quelli relativi al trapianto (n. 1).
In caso di una donazione di organi da persone decedute i centri di trapianto registrano diversi dati in funzione della situazione. L’ospedale che assiste una persona i cui organi sono prelevati dopo la morte registra i dati di cui al numero 2, tra cui i dati di base della persona in questione, ma per esempio anche i dati medici necessari all’attribuzione per trovare un ricevente. Sono soggetti all’obbligo di attribuzione anche gli organi di persone che da vive intendono donare un organo a una persona che non conoscono iscritta nella lista d’attesa (donazione samaritana). Pure in questo caso il centro di trapianto che le assiste registra i dati nel SOAS.
Il centro di trapianto inserisce inoltre nel SOAS i dati delle persone che partecipano al programma di trapianto incrociato tra vivi (n. 3).
Un centro di trapianto che preleva e/o trapianta un organo nell’ambito di una donazione dedicata al di fuori del programma di trapianto incrociato tra vivi deve registrare nel SOAS i relativi dati delle persone in questione secondo l’articolo 40 capoverso 1 lettera a AP-OTx. Il centro instaura inoltre il collegamento tra il donatore e il ricevente e registra i dati riguardanti l’articolo 17 AP-OTx. Si tratta dei rari casi di donazioni dedicate da parte di persone decedute che hanno stabilito prima del decesso a chi donare un organo dopo la morte, nonché delle donazioni di organi che non sono attribuiti secondo l’OAttO, ossia attualmente solo lo stomaco (n. 4).
Ospedali (lett. b): gli ospedali registrano nel SOAS i dati delle persone da essi assistite disposte a do- nare organi dopo il decesso. Dopo la donazione, registrano la data del prelievo.
Servizio nazionale di attribuzione (lett. c): nel quadro di un’attribuzione ai sensi della presente ordi- nanza, il servizio nazionale di attribuzione valuta se gli organi di una persona disposta alla donazione sono idonei per un trapianto e registra la decisione nel SOAS (n. 1). In caso di offerte di organi dall’estero, inserisce inoltre nel SOAS i dati anonimizzati notificati dal servizio estero di attribuzione (n. 2; v. com- mento all’art. 32). Viceversa, in caso di offerta di organi dalla Svizzera a un servizio estero, il servizio nazionale di attribuzione registra i dati anonimizzati del ricevente all’estero per garantire la rintracciabilità (n. 3; v. commento all’art. 31). In caso di un’offerta di organi, il servizio nazionale di attribuzione stabilisce la graduatoria, in base alla quale offre gli organi ai centri di trapianto secondo le disposizioni di legge. Se un’offerta viene accettata, attribuisce l’organo tramite il SOAS (n. 4).
Laboratorio nazionale di riferimento per l’istocompatibilità (lett. d): il laboratorio verifica la determi- nazione delle caratteristiche tissutali delle persone iscritte nella lista d’attesa effettuata dai centri di tra- pianto e registra il risultato nel SOAS. Esegue tale verifica anche per i pazienti che partecipano a un programma di trapianto incrociato tra vivi e non sono parallelamente iscritti nella lista d’attesa.
Capoverso 2: numerosi esami vengono effettuati per stabilire se un organo è idoneo al trapianto e per un paziente. I centri di trapianto possono caricare nel SOAS i risultati degli esami, per esempio