Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 18 pagine
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in caso di provvedimenti medici (art. 377 segg. CC). Se a decidere è una persona con potere di rappre- sentanza o (in situazioni d’urgenza, art. 379 CC) il medico curante, è necessaria anche una conferma firmata della decisione del rappresentante legale o una documentazione scritta del medico curante.
Art. 12 Compatibilità del gruppo sanguigno
Il contenuto dell’articolo corrisponde ampiamente a quello del vigente articolo 10.
Capoverso 1: è confermato il principio secondo cui gli organi possono essere attribuiti soltanto a persone con un gruppo sanguigno identico o compatibile.
Capoverso 2: il DFI può specificare inoltre i gruppi sanguigni compatibili tenendo conto dello stato attuale della scienza, per esempio delle conoscenze dei sottogruppi sanguigni.
Capoverso 3: come già previsto (vigente art. 10 cpv. 2), il DFI può stabilire eccezioni a questo principio.
Il contenuto del capoverso 4 corrisponde a quello del vigente articolo 10 capoverso 3. I pazienti con il gruppo sanguigno 0 possono ricevere organi soltanto da donatori con lo stesso gruppo sanguigno. Se non si tiene conto di questo vincolo nell’attribuzione, gli organi di donatori con il gruppo sanguigno 0 sono spesso attribuiti a pazienti con altri gruppi sanguigni, per esempio a causa di una migliore corri- spondenza delle caratteristiche tissutali. Ne consegue che il pool di organi disponibili per i pazienti con il gruppo sanguigno 0 si riduce e i loro tempi d’attesa si allungano notevolmente. Le regole di attribuzione stabilite nell’OAttO-DFI devono dunque considerare che, nell’applicazione dell’articolo 18 capoverso 2 LTx, questi pazienti abbiano pari possibilità di ricevere un organo rispetto ai pazienti con altri gruppi sanguigni.
Art. 13 Criteri di attribuzione e ordine di priorità nell’attribuzione
Come esposto all’inizio del rapporto, le regole di attribuzione differenziate sono ora trattate complessi- vamente nell’OAttO-DFI. Nella presente ordinanza sono stabiliti i principi dell’attribuzione.
Capoverso 1: l’articolo 18 LTx disciplina i criteri determinanti per l’attribuzione di organi, ma lascia al Consiglio federale la competenza di stabilire l’ordine secondo cui devono essere applicati. Il primo criterio è l’urgenza dal punto di vista medico, già disciplinata negli articoli 14, 16, 18, 20 e 25 per i singoli organi e ora sintetizzata nella lettera a. Per il pancreas e le isole di Langerhans non può esservi urgenza dal punto di vista medico, pertanto il criterio non si applica. Il criterio seguente da considerare è l’efficacia dal punto di vista medico (lett. b) e l’ultimo è il tempo d’attesa (lett. c). Questo ordine dei criteri corri- sponde al disciplinamento vigente.
Il capoverso 2 stabilisce quando si debba presupporre l’urgenza di un trapianto dal punto di vista medico, che è data se la persona in questione, senza trapianto, è in imminente pericolo di morte. Valutare l’aspetto dell’urgenza dal punto di vista medico compete al medico curante o al team specializzato nel centro di trapianto.
Capoverso 3: la definizione dell’urgenza dal punto di vista medico per ogni organo e i dettagli dell’attri- buzione devono essere disciplinati nell’OAttO-DFI, mentre i principi e la relativa delega sono stabiliti nella presente ordinanza.
La lettera a corrisponde alle attuali deleghe negli articoli 14, 16, 18, 20 e 25 della vigente ordinanza sull’attribuzione di organiche disciplinano le condizioni di un’urgenza dal punto di vista medico e la sua durata.
La lettera b raggruppa le deleghe dei vigenti articoli 15, 17, 19, 21 e 24 per disciplinare anche l’efficacia dal punto di vista medico e crea le basi per precisarne ulteriori aspetti nell’OAttO-DFI, tra cui la corri- spondenza dell’età (cfr. vigente art. 26).
La lettera c raggruppa le deleghe per il calcolo del tempo d’attesa basandosi sui vigenti articoli 13, 13a, 21 e 24 e crea le basi per disciplinare in modo dettagliato il computo del tempo d’attesa all’estero (cfr. il vigente art. 13a cpv. 1) nell’OAttO-DFI.
Capoverso 4: nell’OAttO-DFI i criteri possono continuare a essere ponderati attribuendo loro un punteg- gio (vigenti art. 19, 21 e 24).