Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 18 pagine
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Commento
1 Situazione iniziale
Il 29 settembre 2023 il Parlamento ha deciso una modifica della legge dell’8 ottobre 20041 sui trapianti (di seguito: LTx) che introduce un sistema di vigilanza nel settore dei trapianti. La modifica pone inoltre le basi di un disciplinamento moderno delle banche dati per i trapianti e ottimizza notevolmente l’esecu- zione. L’attuazione di questa modifica della legge sui trapianti (di seguito: revLTx) comporta tra l’altro l’inserimento di disposizioni d’esecuzione nell’ordinanza del 16 marzo 20072 sull’attribuzione di organi.
2 Punti essenziali del progetto
L’ordinanza sull’attribuzione di organi (OAttO) è sottoposta a revisione totale. Ciò offre anche l’opportu- nità di conferirle una nuova struttura.
Le regole di attribuzione sono state moderatamente irrigidite. Il disciplinamento dei conseguenti dettagli sarà consolidato nell’ordinanza del DFI del 2 maggio 20073 sull’attribuzione di organi (di seguito: OAttO-DFI) al fine di agevolare la comprensione delle regole di attribuzione. I principi basilari dell’attribuzione di organi saranno disciplinati nell’OAttO. L’OAttO-DFI sarà sottoposta a consultazione informale nell’au- tunno 2025. Le persone interessate possono iscriversi a tale consultazione nell’ambito del loro parere alla presente consultazione.
La revLTx crea le basi per lo Swiss Organ Allocation System (SOAS) a livello di legge. Attualmente il SOAS è disciplinato soltanto nell’ordinanza sull’attribuzione di organi. Il disciplinamento a livello di legge comporta la necessità di rielaborare l’ordinanza. Rispetto al disciplinamento in vigore, la revLTx amplia il raggio d’azione del SOAS, trasformandolo in un registro svizzero per la donazione e il trapianto di organi. Ne consegue che sarà inserito anche un numero maggiore di dati sulle donazioni di organi da parte di persone viventi. Inoltre, il SOAS ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita. In vista dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, sarà pertanto completamente attualizzato e integrato in una moderna infrastruttura informatica. I risultati del lavoro sinora svolto con il SOAS confluiscono nello sviluppo del nuovo sistema in modo che i processi relativi alla donazione di organi rappresentati nel SOAS siano conformi alla pratica.
3 Commento agli articoli
Titolo dell’ordinanza
Il titolo dell’ordinanza è modificato in «ordinanza concernente l’attribuzione di organi, tessuti e cellule umane». Oltre a quella degli organi, viene disciplinata anche l’attribuzione delle isole di Langerhans. Tuttavia è mantenuto il titolo abbreviato «ordinanza sull’attribuzione di organi», con il quale l’ordinanza è comunemente nota. Inoltre viene introdotta l’abbreviazione OAttO.
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Capoverso 1: nell’elenco degli organi soggetti all’obbligo di attribuzione figurano tuttora cuore, polmoni, fegato, reni, pancreas e intestino tenue (lett. a). Così come la previgente, la presente ordinanza disciplina anche l’attribuzione delle isole di Langerhans (insiemi di cellule situati nel pancreas) oltre a quella degli organi (lett. b). Lo stesso dicasi per il SOAS, ora inserito nell’articolo relativo all’oggetto (lett. c).
Capoverso 2: conformemente alla legislazione vigente, in adempimento dell’articolo 16 capoverso 2 let- tera b LTx nella presente ordinanza il Consiglio federale disciplina anche l’attribuzione delle isole di Lan-
1FF 2023 2294
2 RS 810.212.4
3 RS 810.212.41 2/18