Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 18 pagine

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Art. 5 Condizioni mediche

L’articolo corrisponde ai capoversi 1 e 2 del vigente articolo 3. Oltre alle condizioni generali e al consenso scritto, per l’iscrizione nella lista d’attesa devono essere considerate soltanto ragioni mediche, ossia occorre chiarire se per un paziente il trapianto è indicato dal punto di vista medico (lett. a), se nessuna controindicazione medica permanente si oppone al trapianto (lett. b) e se non vi sono altre ragioni di ordine medico in grado di compromettere il successo del trapianto (lett. c). Da un lato, la valutazione degli aspetti suesposti compete al medico curante, dall’altro il margine di manovra di quest’ultimo è pre- scritto nelle direttive redatte secondo l’articolo 6 capoverso 2. Dalla valutazione dalla patologia e dallo stato di salute del paziente deve risultare che il trapianto può migliorare durevolmente lo stato di salute per un lasso di tempo ragionevole. In caso contrario, per esempio se lo stato di salute del paziente è compromesso al punto che la sopravvivenza al trapianto potrebbe essere solo di breve durata, l’iscri- zione nella lista d’attesa non è giustificata.

Art. 6 Decisione relativa all’iscrizione

Capoverso 1: secondo l’articolo 20 LTx, i medici curanti devono indirizzare a un centro di trapianto i pazienti per i quali un trapianto è indicato dal punto di vista medico. Il centro di trapianto verifica quindi se sono soddisfatte le condizioni per l’iscrizione nella lista d’attesa nella quale, se del caso, iscrive il paziente. Nel farlo verifica i criteri di iscrizione di cui all’articolo 4 e le condizioni mediche di cui all’arti- colo 5. Il centro di trapianto stabilisce se procedere o meno all’iscrizione nella lista d’attesa e pronuncia una decisione impugnabile. Il termine di conservazione della documentazione è retto dal diritto cantonale e non è più disciplinato dalla presente ordinanza.

Capoverso 2: affinché i pazienti di un centro di trapianto siano iscritti nella lista d’attesa secondo criteri uniformi, i centri di trapianto redigono direttive in cui stabiliscono le condizioni mediche di cui all’articolo 5 secondo lo stato della scienza. Per garantire una prassi il più possibile uniforme tra i vari centri di tra- pianto, tali criteri sono discussi regolarmente nei gruppi di lavoro del servizio nazionale di attribuzione specifici per organo. Per ragioni di trasparenza, ogni centro di trapianto pubblica le sue direttive per la valutazione delle condizioni mediche, stilando per esempio un elenco di indicazioni e controindicazioni mediche per il trapianto di organi specifici. Questa è già la prassi di alcuni centri di trapianto. La comu- nicazione pubblica della prassi di iscrizione dei centri di trapianto è importante sia per i medici sia per i pazienti. Inoltre serve a garantire l’armonizzazione dei criteri medici di iscrizione su scala nazionale e a prevenire le discriminazioni (art. 17 cpv. 1 LTx).

Art. 7 Aggiornamento

Capoverso 1: per un processo di attribuzione efficace ed efficiente è importante che i dati dei pazienti iscritti nella lista d’attesa siano sempre registrati correttamente nel SOAS. I centri di trapianto devono dunque tenerli aggiornati e sottoporli a regolari verifiche, eventualmente anche prendendo contatto con il medico inviante o con la persona in questione. È molto importante verificare periodicamente lo stato nella lista d’attesa (cfr. art. 10) perché nessuno rimanga troppo a lungo nello stato «inattivo» e venga escluso dall’attribuzione. Nel caso di persone che si trovano da tempo nello stato «inattivo» è inoltre necessario accertare che le condizioni mediche siano tuttora soddisfatte.

Capoverso 2: i pazienti devono essere cancellati dalla lista d’attesa se non soddisfano più le condizioni per l’iscrizione, come nel caso in cui una persona sia talmente malata da rendere un trapianto non più indicato dal punto di vista medico.

Capoverso 3: anche la cancellazione dalla lista d’attesa da parte del centro di trapianto deve essere stabilita mediante decisione impugnabile.

Art. 8 Comunicazione al servizio nazionale di attribuzione

I centri di trapianto registrano nel SOAS i dati delle persone che iscrivono nella lista d’attesa secondo l’articolo 6 (lett. a). In tal modo ne è informato pure il servizio nazionale di attribuzione e la persona in questione prende parte al processo di attribuzione di organi. Anche la cancellazione dalla lista d’attesa deve essere registrata nel SOAS, affinché la persona non sia più presa in considerazione nell’attribu- zione di organi (lett. b).