Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 18 pagine
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Qui non viene ripreso il secondo periodo del vigente articolo 31 capoverso 2. Il centro di trapianto com- petente deve comunque acconsentire all’attribuzione e confermare di poter effettuare il trapianto.
Art. 19 Attribuzione di un fegato
L’articolo corrisponde al vigente articolo 29. Il trapianto parziale di fegato ha il vantaggio che con un solo fegato possono essere trattati due pazienti.
Art. 20 Cambiamento del centro di trapianto e documentazione
L’articolo corrisponde ampiamente ai vigenti articoli 32 e 33, ma viene precisata la procedura.
Capoverso 1: può accadere che sia offerto un organo a una persona in lista d’attesa, tuttavia il centro di trapianto competente non è in grado di effettuare il trapianto, per esempio per carenza di personale o per l’occupazione delle sale operatorie. In questo caso il centro di trapianto competente deve chiedere al paziente se sia disposto a sottoporsi all’operazione in un altro centro di trapianto.
Capoverso 2: il centro di trapianto registra nel SOAS se il paziente acconsente all’operazione in un altro centro di trapianto. Il servizio nazionale di attribuzione ne accerta la possibilità. Qualora non fosse pos- sibile, l’organo è offerto alla persona immediatamente successivo in graduatoria.
Capoverso 3: il servizio nazionale di attribuzione documenta nel SOAS l’eventuale possibilità di cam- biare il centro di trapianto secondo il capoverso 2 con le relative motivazioni.
Capoverso 4: durante il processo di attribuzione, il servizio nazionale di attribuzione comunica con gli ospedali che effettuano i prelievi e i centri di trapianto non solo tramite il SOAS, ma per esempio anche per telefono. Il DFI può stabilire come documentare questa comunicazione (vigente art. 33 cpv. 2).
Art. 21 Notifica da parte dei centri di trapianto
L’articolo corrisponde ampiamente al vigente articolo 34. I centri di trapianto registrano nel SOAS le informazioni sul trapianto.
La lettera a corrisponde al vigente articolo 34 capoverso 1.
La lettera b è nuova. I centri di trapianto registrano già nel SOAS i dati medici ricavati dai controlli effet- tuati sui pazienti nei primi giorni successivi al trapianto. Essi consistono di informazioni sulle condizioni del paziente (p. es. se è ancora intubato o ha contratto eventuali infezioni) e sulla funzionalità dell’organo o su una sua eventuale perdita.
La lettera c corrisponde al vigente capoverso 2.
Sezione 5: Swiss Organ Allocation System
Art. 22 Contenuto
Capoverso 1: i contenuti del SOAS sono riportati nell’allegato. I dati inseriti nel SOAS su tutte le persone registrate sono elencati nel numero 1 dell’allegato come dati di base. Si tratta di dati di carattere generale sull’identità delle persone interessate, sullo svolgimento della donazione e del trapianto e sul loro esito. Questi dati servono in particolare alla rintracciabilità. Il numero 2 dell’allegato enumera i dati necessari, oltre a quelli di base, in caso di attribuzione di un organo secondo la presente ordinanza. Ciò riguarda gli organi di persone decedute attribuiti a pazienti iscritti nella lista d’attesa. La stessa procedura di attri- buzione viene seguita se una persona vivente dona un organo a una persona che non conosce (dona- zione samaritana) e nella cosiddetta donazione domino, nella quale l’organo ancora funzionante sosti- tuito durante un trapianto può essere trapiantato a un’altra persona. Nel numero 3 dell’allegato sono riportati i dati che occorrono per il programma di trapianto incrociato tra vivi (cap. 3 sez. 4 AP-OTx) oltre ai dati di base. Nella donazione dedicata al di fuori del programma di trapianto incrociato tra vivi sono inseriti nel SOAS, oltre ai dati di base, anche i dati di cui al numero 4.
Capoverso 2: nella donazione dedicata al di fuori del programma di trapianto incrociato tra vivi, i dati del donatore sono registrati nel SOAS solo dopo che è stato effettuato il prelievo e il trapianto di organo. È diverso il caso delle donazioni di organi, in cui gli organi donati devono essere attribuiti in base all’OAttO