Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 18 pagine

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Art. 14 Attribuzione simultanea di più organi

Capoverso 1: nei pazienti per i quali è indicato il trapianto di più organi, nella maggior parte dei casi è più opportuno dal punto di vista medico trapiantare gli organi che occorrono simultaneamente anziché in più trapianti successivi. Dal momento che tutti gli organi provengono dallo stesso donatore, è possibile evitare un’elevata immunizzazione. Inoltre, in caso di trapianti seriali, l’organo trapiantato potrebbe risul- tare già danneggiato dal malfunzionamento di altri organi. La persona per la quale è stato deciso che, dal punto di vista medico, è indicato trapiantare simultaneamente gli organi necessari sarà tenuta in considerazione nell’attribuzione solo se possono esserle attribuiti simultaneamente tutti gli organi.

Capoverso 2: dal momento che l’ordine di priorità nell’attribuzione è stabilito per ogni organo, deve es- sere disciplinata la specifica procedura da seguire per la simultanea attribuzione di più organi alla stessa persona. Il DFI tiene conto al riguardo del particolare stato di necessità di questi pazienti.

Sezione 4: Procedura di attribuzione

Art. 15 Registrazione dei donatori da parte degli ospedali

Il contenuto dell’articolo corrisponde a quello dell’articolo 27 , ma è formulato più chiaramente.

Il capoverso 1 disciplina la notifica di persone che donano organi dopo il decesso. In caso di decesso a seguito di arresto circolatorio persistente, la notifica dei dati e l’attribuzione hanno luogo già prima della constatazione del decesso.

Il capoverso 2 prescrive i dati da registrare nel SOAS.

Art. 16 Registrazione di altri donatori da parte dei centri di trapianto

Capoverso 1: oltre ai prelievi da persone decedute, i centri di trapianto effettuano prelievi da persone viventi. Se non sono destinati a una determinata persona, anche gli organi donati da viventi possono essere attribuiti, come nel caso delle donazioni samaritane (lett. a – cfr. commento all’art. 34 AP-OTx) o delle donazioni domino (lett. b – cfr. n. 2.3.5 del messaggio del 12 settembre 20017 concernente la legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule). Anche questi donatori devono essere registrati nel SOAS affinché l’organo possa essere attribuito.

Il capoverso 2 prescrive i dati da registrare nel SOAS.

Art. 17 Determinazione del ricevente

Il contenuto dell’articolo corrisponde ampiamente a quello dei vigenti articoli 28 e 30.

Capoverso 1: sulla base dei criteri di cui all’articolo 13 e delle disposizioni dettagliate nell’OAttO-DFI, per ogni organo donato viene stabilita nel SOAS una graduatoria, per ordine di priorità, delle persone iscritte nella lista d’attesa.

Capoverso 2: l’organo o gli organi sono offerti al centro di trapianto che assiste la persona con il grado di priorità più alto secondo questa graduatoria.

Capoverso 3: il centro di trapianto decide se accettare l’offerta per questa persona. Il motivo di un even- tuale rifiuto deve essere registrato nel SOAS.

Capoverso 4: in caso di rifiuto, il servizio nazionale di attribuzione offre l’organo al centro di trapianto che assiste la persona in lista d’attesa con la priorità immediatamente inferiore.

Capoverso 5: il servizio nazionale di attribuzione attribuisce l’organo in base alle risposte dei centri di trapianto e stabilisce l’attribuzione mediante decisione impugnabile.

Art. 18 Modifica dell’attribuzione

L’articolo corrisponde ampiamente al vigente articolo 31. Qualora ragioni imprevedibili, per esempio se il paziente contrae improvvisamente un’influenza, impediscano il trapianto dell’organo attribuito, esso viene attribuito alla persona successiva in graduatoria.

7 FF 2002 15 7/18