Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 18 pagine

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Art. 9 Tenuta della lista d’attesa

Capoverso 1: il servizio nazionale di attribuzione è responsabile della tenuta della lista d’attesa, come statuito nell’articolo 19 capoverso 2 lettera a LTx. La lista d’attesa è tenuta nel SOAS. Se un organo donato è disponibile, il SOAS consente di stabilire molto rapidamente una graduatoria dei possibili rice- venti e di attribuire l’organo.

Capoverso 2: il servizio nazionale di attribuzione verifica la completezza dei dati registrati nel SOAS dai centri di trapianto. Se constata che i dati registrati non sono completi, chiede al centro di trapianto com- petente di integrarli.

Il contenuto del capoverso 3 corrisponde a quello del vigente articolo 8. La stessa persona può essere iscritta più volte nella lista d’attesa per diversi organi, ma non per lo stesso.

Art. 10 Determinazione dello stato

Ai pazienti iscritti nella lista d’attesa può essere attribuito lo stato «attivo» o «inattivo». Solo chi ha lo stato «attivo» partecipa all’attribuzione di organi.

Capoverso 1: lo stato «attivo» è l’impostazione standard per l’iscrizione nella lista d’attesa. Compete ai centri di trapianto modificare lo stato delle persone iscritte nella lista d’attesa e impostarlo su «inattivo» per i motivi indicati di seguito. Non appena uno di tali motivi non sussiste più, lo stato deve essere reim- postato su «attivo».

Capoverso 2: può verificarsi che le persone iscritte nella lista d’attesa siano temporaneamente non ido- nee al trapianto per motivi di salute (p. es. a causa di un’infezione, di un trattamento antitumorale o di problemi psichici) (lett. a). Lo stato «inattivo» è inizialmente attribuito alle persone iscritte nella lista d’at- tesa prima che pervengano i risultati di tutti gli esami (lett. b). Per i pazienti che partecipano al programma di trapianto incrociato tra vivi lo stato è impostato su «inattivo» durante la determinazione, la convalida e la verifica della migliore combinazione (lett. c). Anche nella donazione dedicata al di fuori del pro- gramma di trapianto incrociato tra vivi lo stato delle persone iscritte nella lista d’attesa è impostato su «inattivo» a partire dal momento in cui è stabilita la data dell’operazione (lett. d).

Capoverso 3: il centro di trapianto informa tempestivamente la persona iscritta nella lista d’attesa di un cambiamento dello stato e del motivo dello stato «inattivo». La persona deve essere altresì informata che tale stato non le consente di partecipare all’attribuzione.

Le persone appena iscritte nella lista d’attesa sono informate del loro stato dopo che sono pervenuti i risultati di tutti gli esami.

Sezione 3: Regole di attribuzione

Art. 11 Principio

Capoverso 1: gli organi sono attribuiti solo ai pazienti per i quali il trapianto ha ragionevoli possibilità di successo (vigente art. 9 cpv. 1). Inoltre, occorre evitare che con il trapianto di organi si trasmetta una grave malattia infettiva come l’HIV, l’epatite B o C dal donatore al ricevente.

Capoverso 2: il diritto vigente prevede già che gli organi provenienti da donatori che hanno superato un’infezione da epatite C (grazie a una terapia o per guarigione spontanea) possono essere trapiantati anche in pazienti che non hanno contratto il virus (cfr. all. 5 n. 6 OTx). Nell’OAttO-DFI deve ora essere disciplinata la procedura in caso di esito reattivo del test per determinati agenti patogeni. Tuttavia, un trapianto con un rischio elevato di trasmissione di patologie è ammesso unicamente se il ricevente ha ottenuto informazioni complete sui relativi rischi per la salute e ha dato il proprio consenso scritto. Le spiegazioni al riguardo e il relativo consenso da parte del potenziale ricevente devono essere forniti già nel corso del colloquio sull’iscrizione nella lista d’attesa e inseriti nel SOAS (cfr. art. 8 lett. a e all. n. 2.1 lett. e n. 6). Naturalmente il paziente può modificare la propria decisione a posteriori in occasione del colloquio con il medico competente. Se il ricevente è incapace di discernimento, si applicano le disposi- zioni del Codice civile (CC)6 concernenti le direttive del paziente (art. 370 segg. CC) o la rappresentanza

6 RS 210 5/18