Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 18 pagine
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gerhans. Le stesse regole generali continuano ad applicarsi agli organi così come alle isole di Lange- rhans (cfr. il vigente art. 2 lett. b). Le isole di Langerhans sono tuttora parificate agli organi, quindi sono sottintese nel termine «organi» nell’intera ordinanza.
Art. 2 Campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina l’attribuzione di organi che non sono destinati a una determinata per- sona. Nel caso di prelievo di organi da persone decedute, generalmente il donatore non ha designato un ricevente concreto; ai sensi della presente ordinanza l’organo viene pertanto attribuito a una persona iscritta nella lista d’attesa. Le donazioni di organi da parte di persone viventi sono prevalentemente de- stinate a una persona conosciuta, quindi non rientrano nel campo d’applicazione della presente ordi- nanza. Fanno eccezione le cosiddette donazioni samaritane di organi a una persona sconosciuta e le donazioni domino. Per queste ultime un organo viene prelevato da un paziente e sostituito da un organo di un donatore. L’organo prelevato non è più in grado di svolgere la sua funzione per il paziente, ma è sufficientemente funzionante per un’altra persona4. Gli organi provenienti da donazioni samaritane o da donazioni domino sono attribuiti ai sensi della presente ordinanza. L’attribuzione nell’ambito del pro- gramma di trapianto incrociato tra vivi non è disciplinata nella presente ordinanza, bensì nell’ordinanza del 16 marzo 20075 sui trapianti (di seguito: OTx), anch’essa attualmente oggetto di revisione (cfr. art. 47–63 dell’avamprogetto dell’OTx, di seguito AP-OTx).
Art. 3 Definizioni
Lettere a e b: Le definizioni di «caratteristiche tissutali» e «isole di Langerhans» sono immutate rispetto all’ordinanza vigente (art. 2 lett. a e b).
Lettera c: la definizione di «esito reattivo del test» corrisponde nel contenuto alla definizione di cui all’al- legato 5 numero 6.1 OTx, tuttavia è stata formulata in modo più sintetico.
Le definizioni di «trapianto combinato» (vigente lett. c) e di «multitrapianto» (vigente lett. d) sono elimi- nate perché non più utilizzate nel presente avamprogetto.
Sezione 2: Lista d’attesa
Art. 4 Persone aventi diritto all’iscrizione
L’articolo disciplina le condizioni generali per l’iscrizione nella lista d’attesa.
Capoverso 1: sono iscritte nella lista d’attesa le persone che nell’attribuzione di organi devono essere trattate in modo uguale secondo l’articolo 17 capoverso 2 LTx (lett. a). Affinché possano essere iscritte, le persone che non soddisfano questi requisiti soggiacciono a ulteriori condizioni (cfr. art. 21 cpv. 1 se- condo periodo LTx), che sono stabilite nella lettera b e corrispondono alle disposizioni vigenti.
Capoverso 2: di norma i pazienti possono essere iscritti in una sola lista d’attesa. Le persone che figu- rano in una lista d’attesa all’estero non vengono iscritte nella lista d’attesa svizzera (vigente art. 3 cpv. 2bisprimo periodo). Le persone che prima di essere iscritte nella lista d’attesa svizzera erano state inserite in una lista d’attesa all’estero devono poter documentare la loro cancellazione da quest’ultima.
Capoverso 3: le persone che si fanno iscrivere in una lista d’attesa all’estero dopo l’iscrizione nella lista d’attesa svizzera devono essere cancellate da quest’ultima. Fanno eccezione le persone iscritte in una lista d’attesa all’estero in virtù di un accordo relativo allo scambio internazionale di organi.
Capoverso 4: le persone iscritte nella lista d’attesa svizzera devono notificare l’iscrizione in una lista d’attesa all’estero al centro di trapianto che le assiste perché possa cancellarle dalla lista d’attesa sviz- zera. In occasione del colloquio informativo antecedente all’iscrizione nella lista d’attesa, i pazienti sono posti a conoscenza della disposizione di cui al capoverso 2 e del loro obbligo di cui al presente capo- verso.
4 Le donazioni domino sono circa una all’anno e riguardano prevalentemente il fegato.
5 RS 810.211 3/18