Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 18 pagine

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Inoltre, le iscrizioni dei pazienti nella lista d’attesa così come le decisioni e le regole di attribuzione ven- gono discusse tra gli esperti all’interno di gruppi di lavoro specifici per un organo che fanno parte del servizio nazionale di attribuzione. A questi gruppi di lavoro partecipano i collaboratori dei centri di tra- pianto che hanno direttamente accesso al SOAS (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. c n. 3). Per consentire loro di discutere casi concreti con gli esperti di altri centri nelle riunioni dei gruppi di lavoro, il servizio nazionale di attribuzione può mettere loro a disposizione dati pseudonimizzati attinti dal SOAS sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici (cpv. 2).

Art. 28 Responsabilità e pretese in materia di protezione dei dati

Il Consiglio federale disciplina le procedure di controllo e la responsabilità in materia di protezione dei dati o attribuisce compiti ai singoli servizi nei casi in cui un organo federale tratta dati personali congiun- tamente ad altri organi federali, a organi cantonali o a privati (art. 33 della legge federale del 25 settem- bre 20208 sulla protezione dei dati). Al riguardo deve attribuire la responsabilità principale in materia. Il capoverso 1 statuisce pertanto che l’UFSP è titolare della protezione dei dati in tutti gli ambiti non attri- buiti a un altro organo secondo la presente ordinanza. L’UFSP è quindi responsabile dell’ulteriore svi- luppo, del supporto, della gestione e della sorveglianza. Le disposizioni dell’ordinanza attribuiscono in- vece la responsabilità della registrazione e, dunque, della correttezza dei dati in gran parte ai centri di trapianto e agli ospedali (cfr. art. 23). Il servizio nazionale di attribuzione verifica la completezza dei dati registrati dai centri di trapianto ogni volta che un paziente è iscritto nella lista d’attesa (art. 9 cpv. 2). Deve altresì verificare la completezza dei dati dei donatori prima di un’attribuzione e dei dati dei parteci- panti al programma di trapianto incrociato tra vivi prima che siano trasferiti a SwissKiPaDoS, ma questo è implicitamente incluso nel compito dell’attribuzione di organi, che non può essere svolto con dati in- completi. Al servizio nazionale di attribuzione competono inoltre l’assegnazione e la gestione dei diritti di accesso (art. 25 cpv. 2).

Il capoverso 2 stabilisce che il servizio nazionale di attribuzione presta supporto agli utenti in caso di problemi nell’applicazione.

Il capoverso 3 statuisce infine che le rivendicazioni di pretese in materia di protezione dei dati (in parti- colare per il diritto d’accesso) devono essere presentate al centro di trapianto o all’ospedale competente, che deve trattarle secondo la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati. Il capoverso 3 deve essere interpretato anche insieme al diritto sulla protezione dei dati applicabile al caso specifico, che potrebbe eventualmente portare a una diversa competenza su singole pretese.

Art. 29 Cancellazione dei dati

Il termine per la cancellazione dei dati dipende dal settore del SOAS per il quale i dati sono stati salvati. I dati registrati in relazione a una procedura di attribuzione ai sensi della presente ordinanza sono can- cellati 30 anni dopo l’attribuzione o dopo la loro ultima modifica, se non è stato attribuito alcun organo. In un processo di attribuzione sono coinvolte anche le persone iscritte nella lista d’attesa alle quali non sono stati ancora attribuiti organi. Queste persone figurano tuttavia nelle graduatorie calcolate dal SOAS. Deve essere possibile risalire alle modalità di calcolo della graduatoria e al motivo per cui alle persone iscritte nella lista è stato offerto un organo o meno (cpv. 1). Alla cancellazione dei dati relativi alle dona- zioni dedicate da viventi si applicano termini di cancellazione diversi: se il trapianto è stato effettuato, i dati del donatore e del ricevente devono poter essere consultati fino a 30 anni dopo il trapianto o l’ultima modifica, affinché siano disponibili soprattutto per la rintracciabilità. Ciò vale anche per i trapianti incro- ciati tra vivi, per i quali il termine di 30 anni non è tuttavia necessario se i partecipanti al programma non donano né ricevono organi. È sufficiente che i dati di queste persone rimangano disponibili per 15 anni dall’ultima modifica a fini di sorveglianza (cpv. 3). Se una persona iscritta nella lista d’attesa ha parteci- pato temporaneamente al programma di trapianto incrociato tra vivi senza aver ricevuto un organo, ai suoi dati si applica il termine di cancellazione di cui al capoverso 1.

Art. 30 Comunicazione di dati per scopi di ricerca e garanzia della qualità

Una domanda di comunicazione di dati per scopi di ricerca e garanzia della qualità deve essere presen- tata all’UFSP. Il contenuto della domanda si basa sull’articolo 98 capoverso 2 AP-OTx. L’UFSP può porre degli oneri al trattamento dei dati o, a tale scopo, concludere un accordo con il richiedente (art. 98

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